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Circolari

301/2020/LE

La Corte di Giustizia UE con sentenza 14 ottobre 2020 (causa C-629/19) ha stabilito che i fanghi di depurazione avviati a incenerimento per produrre energia non sono "rifiuti" se le condizioni "End of Waste" sono già soddisfatte prima del loro avvio a incenerimento.

Questa è la risposta che ha dato al Giudice austriaco nella vicenda di una cartiera nella cui area è presente anche un depuratore delle acque reflue che tratta sia i reflui derivanti dalla produzione della carta, sia dalle acque reflue urbane.

Secondo la Corte Ue l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 3, punto 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti devono essere interpretati nel senso che i fanghi di depurazione prodotti durante il trattamento congiunto, in un impianto di depurazione, di acque reflue di origine industriale e domestica o urbana e inceneriti in un impianto di incenerimento di materiali residui ai fini del recupero di energia mediante produzione di vapore non devono essere considerati rifiuti se le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva 2008/98 sono già soddisfatte prima del loro incenerimento. Spetta al giudice del rinvio accertare se ciò si verifichi nel procedimento principale. Nella fattispecie, in particolare, si deve verificare, sul fondamento di un’analisi scientifica e tecnica, che i fanghi di depurazione soddisfino i valori limite legali per le sostanze inquinanti e che il loro incenerimento non porti a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Nel rinviare al testo della Sentenza, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per informazioni.

» 30.10.2020
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