AssoAmbiente

Circolari

301/2020/LE

La Corte di Giustizia UE con sentenza 14 ottobre 2020 (causa C-629/19) ha stabilito che i fanghi di depurazione avviati a incenerimento per produrre energia non sono "rifiuti" se le condizioni "End of Waste" sono già soddisfatte prima del loro avvio a incenerimento.

Questa è la risposta che ha dato al Giudice austriaco nella vicenda di una cartiera nella cui area è presente anche un depuratore delle acque reflue che tratta sia i reflui derivanti dalla produzione della carta, sia dalle acque reflue urbane.

Secondo la Corte Ue l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 3, punto 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti devono essere interpretati nel senso che i fanghi di depurazione prodotti durante il trattamento congiunto, in un impianto di depurazione, di acque reflue di origine industriale e domestica o urbana e inceneriti in un impianto di incenerimento di materiali residui ai fini del recupero di energia mediante produzione di vapore non devono essere considerati rifiuti se le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva 2008/98 sono già soddisfatte prima del loro incenerimento. Spetta al giudice del rinvio accertare se ciò si verifichi nel procedimento principale. Nella fattispecie, in particolare, si deve verificare, sul fondamento di un’analisi scientifica e tecnica, che i fanghi di depurazione soddisfino i valori limite legali per le sostanze inquinanti e che il loro incenerimento non porti a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Nel rinviare al testo della Sentenza, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per informazioni.

» 30.10.2020
Documenti allegati

Recenti

18 Ottobre 2007
p60764CI
Contratti a termine. Invio testo concordato tra Governo, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, Ugl.
Leggi di +
12 Ottobre 2007
p60716NA
Albo Gestori Rifiuti – Circolare del Comitato Nazionale n. 1912/ALBO/PRES. “Imballaggi ed etichettature trasporto rifiuti”.
Leggi di +
11 Ottobre 2007
p60715NA
G.U. n. 236 del 10/10/07 - D.M. Trasporti 20/6/06 “Esenzione da obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore trasporti stradali e da obbligo di dotazione di apparecchio di controllo previsto da Regolamento CE n. 3821/85 e succ.modif."
Leggi di +
11 Ottobre 2007
p60715NA
G.U. n. 236 del 10 ottobre 2007 - D.M. Trasporti 20 giugno 2006. "Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione dell'apparecchio di controllo previsto dal Regolamento CE n. 3821/85 e successive modificazioni".
Leggi di +
05 Ottobre 2007
p60681PE-NA
Situazione applicativa del D.Lgs. 152/06.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL