Il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza del 20 ottobre 2020, n. 6354 - confermando un proprio orientamento - ha statuito che il gestore uscente del servizio rifiuti è obbligato, in seguito a “proroga tecnica” del contratto di appalto, a garantire il servizio in attesa che il Comune lo riassegni tramite gara o affidamento diretto.
Più in particolare, il Consiglio di Stato nella sentenza in oggetto ha confermato la decisione dei Giudici del TAR Toscana in merito alla “proroga tecnica” dell'affidamento dei servizi di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed altri servizi di igiene urbana fatto da un Comune a una società che aveva dichiarato di non volere rinnovare il contratto (possibilità espressamente concessa).
Il Comune, nonostante si fosse attivato con anticipo per trovare un nuovo soggetto affidatario, non aveva trovato un sostituto alla data di scadenza del contratto; ciò legittimava l'operatività della clausola contrattuale col gestore uscente che prevedeva la "proroga tecnica" del contratto – essendo il servizio rifiuti un servizio essenziale – alle stesse condizioni, anche economiche.
Con la pronuncia i Giudici ricordano che simili clausole contrattuali sono pienamente legittime in quanto, peraltro, ricalcano quanto è previsto dall'articolo 106, comma 11, del Codice degli Appalti secondo il quale la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Nel far rinvio al provvedimento richiamato, in allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.