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Circolari

318/2020/MI

L’INPS, con il messaggio n. 4254 pubblicato il 13 novembre 2020, è intervenuto specificamente sul tema dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione COVID19 (Articolo 3 del D.L. n. 104/2020 e successive modifiche ed integrazioni), chiarendo che tale forma di esonero, subordinata a specifica autorizzazione da parte dell’UE, è stata approvata con decisione della Commissione Europea del 10 novembre u.s.

Sul tema ricordiamo che con precedenti comunicazioni associative (v. circolari associative n. 230/2020 e n. 255/2020) avevamo già informato in ordine all’istituto in oggetto, previsto dal decreto “Agosto” n. 104/2020 ed ampliato dal recente decreto “Ristori” n. 137/2020.

Nella circolare associativa n. 255/2020 in particolare ci eravamo specificamente soffermati su tale argomento, allegando la circolare INPS n. 105/2020: come noto, l’esonero riguarda le aziende che nei mesi di maggio e giugno 2020 hanno collocato lavoratori in regime di cassa integrazione con causale COVID-19 (assegno ordinario erogato tramite il F.I.S. per le aziende del settore).

Ciò premesso, con il messaggio n. 4254 l’INPS fornisce indicazioni operative concernenti la presentazione da parte delle aziende della richiesta di autorizzazione, precisando gli elementi da considerare ai fini del calcolo dell’esonero.

È opportuno infine precisare che il messaggio INPS riguarda unicamente l’esonero previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 convertito in legge n. 126/2020 e non le ulteriori quattro settimane introdotte dall’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, la cui operatività è subordinata ad un nuovo pronunciamento da parte della Commissione Europea.

» 16.11.2020
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