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Circolari

332/2020/MI

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il 26 novembre u.s. la nota n. 10 relativa a “L. n. 68/1999 – base computo per il calcolo della quota d’obbligo in caso di c.d. “passaggio di appalto”, con cui viene esteso a tutti i casi di assunzioni di lavoratori per passaggio di appalto un orientamento risalente alla circolare ministeriale n. 77 del 6 agosto 2001, emanata all’epoca specificamente per il settore delle imprese di pulizia e servizi integrati.

In tale circolare, richiamata anche dall’INL, il Ministero del Lavoro esprimeva il parere secondo cui la quota di riserva in favore dei lavoratori disabili, ai sensi della legge n. 68/1999, dovesse essere calcolata sulla base dell’organico “già in servizio presso l’impresa medesima al momento dell’acquisizione dell’appalto”, escludendo quindi dal computo il personale acquisito dall’impresa subentrante.

La circolare n. 77/2001 ha determinato diverse problematiche negli anni, principalmente per due ragioni: la prima è che, nei fatti, con una circolare ministeriale è stata di fatto inibita l’applicazione della legge in materia di collocamento obbligatorio dei disabili in uno specifico settore, poiché è evidente che, col passare del tempo, gli organici delle aziende di pulizia e servizi integrati erano in larghissima parte costituiti da personale assunto a seguito di subentri in appalto, e quindi escluso dalla base di computo per la quota di riserva.

In secondo luogo perché, nonostante i meccanismi e la costruzione tecnico-giuridica delle clausole contrattuali in materia di passaggio di appalto siano evidentemente analoghe in tutti i settori che operano in regime di appalto, il Ministero del Lavoro non ha mai inteso estendere ufficialmente l’interpretazione della circolare n. 77/2001 anche agli altri comparti.

Ora, con la nota allegata indirizzata a tutti gli Ispettorati Territoriali, alla Direzione Centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro del Ministero e all’Ispettorato Interregionale di Milano, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro definisce “consolidato” l’orientamento secondo il quale il personale assorbito in adempimento di un obbligo di legge, di contratto collettivo o di clausola contenuta nel bando di gara, è escluso dalla base di computo della quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge n. 68/1999.

Aggiunge infine l’INL che la validità temporale dell’esclusione deve intendersi per la durata dell’appalto, cessato il quale detto personale potrà essere assorbito dall’impresa subentrante, rimanendo escluso dalla base di computo di quest’ultima ai fini di cui alla legge n. 68/1999, ovvero, qualora detto personale rimanga in tutto o in parte in forza presso l’azienda cessante, terminato l’appalto sarà considerato nell’organico “in maniera permanente” e quindi calcolato nella base di computo.

Tale ultimo passaggio non appare tuttavia di univoca interpretazione: le assunzioni per subentro in appalto sono sempre, salvo casi particolari, a tempo indeterminato (vedi articolo 6 del CCNL 6.12.2016) e di conseguenza sono da considerare fin da subito “permanenti”.

È assolutamente auspicabile, quindi, che, nel caso di riaggiudicazione dell’appalto alla stessa azienda, il personale ad esso adibito continui ad essere escluso dalla base di computo ai fini di cui all’articolo 3 della legge n. 68/1999 e non venga quindi impropriamente considerato “permanente” secondo la nozione riportata nella Nota ministeriale.

» 02.12.2020
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