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Circolari

333/2020/TO

Con ordinanza n. 7161/2020, pubblicata il 18 novembre 2020, il Consiglio di Stato, che tratta per la prima volta tale argomento specifico, ha rinviato alla Corte di Giustizia Europea una importante questione attinente alla gestione dei rifiuti, affidamenti in house e società a totale partecipazione pubblica.

In breve, un Comune ha proposto ricorso al Consiglio di Stato dopo la sentenza del Tar che aveva respinto in primo grado le doglianze. Oggetto del contenzioso riguardava una società a totale partecipazione pubblica che, per conto di un gruppo di comuni, gestiva vari servizi pubblici e tra questi, anche quello della gestione dei rifiuti. La società, però, entrata in crisi, si era aggregata con una importante multiutility a controllo pubblico e quotata in Borsa. I comuni soci della prima società, dunque, avevano trasferito le loro quote alla nuova società che ha potuto continuare a gestire i servizi affidati alla società entrata in crisi. Il Comune che ha proposto ricorso, però, con una delibera di consiglio comunale aveva espresso l'idea di non approvare l'aggregazione, (pur formalizzandola qualche tempo dopo) provando ad affidare il servizio di gestione rifiuti “ad un soggetto terzo”. Ma sia la l’Ente Territorialmente Competente che la nuova società, hanno ritenuto l’operazione illegittima e fatto ricorso al Tar (che gli ha dato ragione). Il Comune ha proposto ricorso al Consiglio di Stato dove, tra i motivi, vi è la presunta violazione della Direttiva Europea 2014/24/UE, visto che dell’originario affidamento in house del servizio, adesso, secondo il ricorrente, non c’erano più i presupposti.

Richiamando la normativa sui presupposti per l’in-house providing, in particolar modo sul controllo esercitato da un’amministrazione aggiudicatrice su una persona giuridica, Il giudice amministrativo ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia Europea, alla quale è stato chiesto:

se l’art. 12 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 osti ad una normativa nazionale la quale imponga un’aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a seguito della quale l’operatore economico succeduto al concessionario iniziale a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, prosegua nella gestione dei servizi sino alle scadenze previste, nel caso in cui:

(a) il concessionario iniziale sia una società affidataria in house sulla base di un controllo analogo pluripartecipato;

(b) l’operatore economico successore sia stato selezionato attraverso una pubblica gara;

(c) a seguito dell’operazione societaria di aggregazione i requisiti del controllo analogo pluripartecipato più non sussistano rispetto a taluno degli enti locali che hanno in origine affidato il servizio di cui si tratta.”

Per questi motivi i giudici hanno ritenuto, in attesa di chiarimenti dalla Corte Europea, di sospendere il giudizio.

Nel rimandare al provvedimento richiamato, allegato alla presente, rimaniamo a disposizione per aggiornamenti e informazioni.

» 02.12.2020
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