AssoAmbiente

Circolari

349/2020/MI

Con le circolari n. 185/2020 del 29 giugno u.s. e n. 218/2020 del 27 luglio u.s. si è data notizia della richiesta delle Organizzazioni Sindacali di categoria, stante la nota situazione emergenziale, di rinviare al 2021 le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. nelle aziende, prorogando il mandato delle attuali strutture, e della conseguente discussione avviata al Tavolo con tutte le Associazioni Imprenditoriali di settore.

Stanti le possibili criticità derivanti dalle diverse soluzioni adottabili (permanenza in carica delle R.S.U. oltre la naturale scadenza, o in alternativa decadenza delle stesse e subentro delle strutture territoriali delle OOSS stipulanti), le Associazioni Imprenditoriali hanno ritenuto di rafforzare qualsiasi decisione in un accordo sindacale, integrativo delle previsioni in materia del CCNL e dei Regolamenti elettorali allegati ai CCNL FISE-ASSOAMBIENTE 6.12.2016 e Utilitalia 10.7.2016, nell’obiettivo di evitare o quantomeno limitare al massimo possibili contenziosi interpretativi e tensioni nelle aziende in ordine al delicato tema.

L’intesa, sottoscritta in data odierna, reca i seguenti punti.

TITOLARITA’ E PREROGATIVE - TEMPISTICHE

L’accordo prevede il riconoscimento, da parte delle aziende, fino al 31 dicembre 2020, delle R.S.U. in forza (il cui mandato è scaduto il 13 novembre u.s.).

Dal 1 gennaio 2021 e fino all’entrata in carica delle R.S.U. risultanti dalle nuove elezioni, le titolarità e prerogative delle R.S.U. saranno esercitate esclusivamente dalle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti i CCNL (in coerenza peraltro con quanto previsto all’articolo 22, terzo comma del Regolamento elettorale allegato al CCNL 6.12.2016).

Ciò vale anche ai fini dei Comitati aziendali costituiti ai sensi del Protocollo 19 marzo 2020 con finalità di prevenzione e contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 (cfr. circolare n. 76/2020 del 19 marzo u.s.).

Nei casi di R.S.U. non più validamente costituite per varie ragioni (ad esempio, dimissioni individuali in corso di mandato che ne pregiudicano la funzionalità), le strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti i CCNL subentrano immediatamente.

Infine, le OO.SS. si sono impegnate ad attivare la procedura per il rinnovo delle R.S.U. entro il mese di giugno 2021.

È confermato l’impegno a non costituire RSA ai sensi dell’art. 19 della legge n. 300/1970.

VALIDITA’ DEGLI ACCORDI AZIENDALI

Ai fini della validità degli accordi aziendali che dovessero eventualmente essere sottoscritti in questo periodo transitorio, è necessario che le strutture sindacali territoriali firmatarie rappresentino la maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda all’1.1. 2021.

Qualora una delle organizzazioni territoriali indicate lo richiedesse, sarà attivato un referendum, anche online, tra i lavoratori non in prova in forza presso l’azienda (anche apprendisti e titolari di contratto a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto), da tenersi entro 15 giorni dalla firma dell’accordo.

Il referendum si intenderà valido in caso di partecipazione almeno del 50% degli aventi diritto al voto e l’accordo approvato con la maggioranza di almeno il 50% + 1 dei votanti.

Ciò ai fini della validità dell’accordo nei confronti di tutti i lavoratori, iscritti o meno alle organizzazioni sindacali.

PERMESSI SINDACALI

Le strutture sindacali territoriali delle OO.SS. stipulanti potranno fruire, esclusivamente per le attività sindacali spettanti alle R.S.U., dei permessi retribuiti di cui all’art. 60, lett. b) CCNL 6 dicembre 2016 fino all’entrata in carica delle nuove R.S.U..

Tali permessi potranno essere goduti in proporzione del rispettivo indice di rappresentatività aziendale all’1.1.2021 e nei limiti di sei dodicesimi di quanto spettante per l’anno 2021.

L’utilizzo dei residui permessi relativi al 2021 sarà oggetto di verifica tra le Parti entro la fine del mese di giugno 2021.

RLSSA

Diversamente da quanto previsto per le R.S.U. ed in conformità alle disposizioni legislative di cui al d. lgs. n. 81/2008, gli RLSSA eletti nell’ambito delle R.S.U. scadute continueranno ad operare in regime di proroga fino a nuove elezioni.

***

L’intesa fornisce quindi alle aziende certezze, in ogni momento, circa l’interlocutore sindacale a qualsiasi livello, con l’eventuale possibilità delle Parti nazionali, tutte, di far valere l’accordo in caso di contenziosi a livello locale.

In caso di criticità, contenziosi o necessità di chiarimenti, si invitano le aziende a contattare l’Associazione, a fini di coordinamento su tutto il territorio nazionale.

» 17.12.2020
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