AssoAmbiente

Circolari

351/2020/NE

La Regione Veneto con nota del 10 dicembre 2020 ha fornito chiarimenti in merito alla raccolta di rifiuti inerti provenienti da utenze domestiche, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020.

Il citato decreto, come noto, reca all’art. 183, comma 1, lett. b-ter, la nuova definizione di rifiuti urbani ed, alla successiva lett. b-sexies, l’esclusione dal novero degli stessi dei “rifiuti della produzione (…) ivi compresi (…) i rifiuti da costruzione e demolizione”.

La Regione Veneto, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute, ritiene che i rifiuti “inerti” provenienti da piccole manutenzioni domestiche rimangano ricompresi nell’ambito della definizione di rifiuti urbani e che non sia giustificata una interruzione del servizio di ritiro degli stessi presso i centri di raccolta comunali o direttamente a domicilio, almeno fino a diversa interpretazione di fonte statale.

La Regione ritiene che i rifiuti prodotti dal nucleo familiare a seguito di piccole manutenzioni (attività “fai da te”) per le loro caratteristiche intrinseche siano riconducibili alla categoria dei rifiuti da costruzione e demolizione di cui al Capitolo 17 dell’EER e che agli stessi vadano attribuiti i codici EER 170107 e 170904; tali rifiuti si distinguono tuttavia da rifiuti con analoghe caratteristiche prodotti da attività di impresa che sono esclusi dalla definizione di rifiuto urbano.

Tale conclusione è giustificata sulla base dell’osservazione che la Direttiva 851/2018 al punto 11 delle premesse specifica che, sebbene la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione si riferisca a “rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare. I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell’elenco di rifiuti …” distinguendo così l’ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti urbani dalla corretta applicazione del codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti).

La nota richiama, a conferma di ciò, il fatto che il DM 8 aprile 2008 recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, annovera i citati codici EER tra le tipologie previste per la raccolta di rifiuti urbani presso detti centri, con la precisazione “solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti dal conduttore della civile abitazione”.

Nel rimanere a disposizione per ogni approfondimento si rinvia al testo completo della nota della Regione Veneto.

» 18.12.2020
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