AssoAmbiente

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357/2020/LE

Lo scorso 22 dicembre ’Albo Gestori Ambientali ha adottato la Deliberazione n. 4 recante “Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” che consente ai soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo anche in data successiva al 31 dicembre 2020 e fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione, il prosieguo dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi ove gli stessi siano divenuti urbani per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 116/20.

Si ricorda infatti che il D.Lgs. n. 116/2020 (cfr. circolare associativa n. 241/2020) ha, tra l’altro, modificato la definizione di rifiuti urbani introducendo nell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 la lettera b-ter), che ricomprende, nell’ambito dei rifiuti urbani anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, diverse dalla domestica, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, allegati anch’essi introdotti dal citato decreto legislativo n. 116/2020 nella parte IV del D.Lgs. n. 152/06.

Il medesimo D.Lgs. n. 116/2020 all’art. 6 comma 5 ha altresì disposto che, al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla nuova definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.

La Delibera dell’Albo in oggetto intende, pertanto, consentire ai soggetti attualmente iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per i codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti indicati nell’allegato L-quater la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti identificati da detti codici provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, successivamente al 1 gennaio 2021 (data di entrata in vigore della nuova definizione di rifiuto urbano) e, al contempo, garantire la continuità del servizio nell’attesa dei tempi necessari per l’adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione,

Nel rinviare alla Delibera dell’Albo allegata, che è in vigore dalla data della sua adozione da parte del Comitato nazionale dell’Albo, quindi dal 22 dicembre 2020, restiamo a disposizione per qualsiasi informazione ed aggiornamento.

» 23.12.2020
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