AssoAmbiente

Circolari

358/2020/MI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre u.s. è stata pubblicata la legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Per quanto concerne le norme in materia di lavoro subordinato si rinvia alla circolare Assoambiente n. 302/2020 del 2 novembre u.s., precisando che le principali modifiche intervenute in sede di conversione del decreto sono le seguenti:

Nuovi trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e Cassa in deroga (Articoli 11 e seguenti).

I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (articolo 12.bis, secondo comma, del DL Ristori come convertito dalla legge n. 176/2020).

Esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (Articolo 12, commi 14-16).

In sede di conversione del decreto è stato precisato che la facoltà di rinunciare alla richiesta di esonero contributivo parziale, contestualmente presentando domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale (cui si è precedentemente “rinunciato”) può essere esercitata che solo per una frazione di lavoratori interessati al beneficio (articolo 12, comma 15, del DL Ristori come convertito dalla legge n. 176/2020).

Scuole e misure per la famiglia (Articolo 22).

Sull’argomento il Legislatore ha precisato che, per i giorni in cui un genitore fruisce della possibilità di operare in lavoro agile o di godere del congedo con indennità a carico INPS pari al 50% della retribuzione (articolo 21-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 104/2020 come convertito in legge n. 126/2020) o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni sedici (e non più quattordici) avuti da altri soggetti che non siano a loro volta in lavoro agile oppure fruitori del congedo con indennità di cui sopra.

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado (Articolo 22-bis).

Il Legislatore ha esteso la facoltà di astenersi dal lavoro (con indennità a carico INPS nella misura del 50% della retribuzione), alternativamente, ai genitori di studenti di scuole secondarie di primo grado, in caso di sospensione di attività didattica in presenza dovuta a misure restrittive nelle regioni cosiddette “rosse” in relazione allo scenario di massima gravità di cui ai provvedimenti legislativi emergenziali.

Ciò qualora non sia possibile la prestazione lavorativa in modalità agile.

I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti anche ai genitori di figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Si rimanda al testo del DL Ristori coordinato con le modifiche apportate dalla Legge n. 176/2020, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli.

» 29.12.2020
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