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008/2021/LE

Con l'Ordinanza 28569/2020 del 16 settembre 2020 la Corte di Cassazione ha stabilito che l'omessa o incompleta compilazione dei formulari rifiuti (FIR) per la parte relativa alla casella di competenza del destinatario non dà luogo a responsabilità del produttore, fatta salva l'eventualità di suo "specifico" concorso.

Con tale principio affermato nell'ordinanza in oggetto la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, presentato da un produttore di rifiuti, contro una sentenza con la quale la Corte di Appello di Venezia aveva confermato la condanna inflitta in primo grado al ricorrente ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 22/1997 (ora articolo 258 del Dlgs 152/2006).

Nel caso specifico, nei formulari di trasporto erano assenti i dati obbligatori della casella 11. Tale casella, ricorda la Suprema Corte, è riservata al destinatario che la deve utilizzare – e sottoscrivere – al fine di indicare se il carico di rifiuti é stato accettato o respinto e, nel primo caso, riportare la quantità di rifiuti ricevuta, la data e l'ora del ricevimento. Il produttore dei rifiuti, dovendo redigere le caselle da uno a dieci del formulario, è invece responsabile, in prima persona, solo della completezza di queste caselle, fatto salvo l'eventuale concorso nella condotta omissiva consumata dal destinatario al momento della ricezione del carico, nel caso specifico non contestato dal Tribunale veneziano.

Si rinvia all’Ordinanza in oggetto, allegata alla presente, per ogni approfondimento.

» 11.01.2021
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