AssoAmbiente

Circolari

010/2021/LE

Con la Sentenza n. 272 del 21 dicembre 2020 la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della L.R. Marche n. 29/2019 recante “Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS” che impone, ai fini dell'ubicazione degli impianti di combustione dei rifiuti, una distanza minima di 5 chilometri da centri abitati e “funzioni sensibili” (strutture scolastiche, case riposo, ospedali, etc.).

Il divieto di localizzazione stabilito dalla legge della Regione Marche, si legge nella Sentenza, viola, sia la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rifiuti (art. 195 del D.Lgs. n. 152/06), sia l'articolo 199 (comma 3, lett. l) del D.Lgs. n. 152/06) secondo cui i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di competenza regionale devono essere specificati nell'ambito del Piano regionale di gestione dei rifiuti (e non tramite legge regionale) e all'esito di un apposito procedimento amministrativo inteso quale luogo elettivo di composizione dei differenti interessi delle parti.

In tal senso si esprime il Giudice: “la Regione non avrebbe potuto fissare nella forma della legge regionale i criteri di individuazione delle aree non idonee all’installazione degli impianti, perché, invece, sarebbe stato necessario pronunciarsi all’esito di un procedimento amministrativo. Questa Corte ha recentemente affermato che il procedimento amministrativo costituisce il luogo elettivo di composizione degli interessi, in quanto «“[è] nella sede procedimentale […] che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi costituzionali la loro previsione e tutela”.

Il veto posto dalla LR Marche 29/2019, non previsto dalla pianificazione regionale, si è trasformato, quindi, in un divieto "astratto" che rischia “di tradursi in un forte ostacolo alla (se non persino nella impossibilità di), realizzazione degli impianti, con conseguente illegittimità costituzionale (sentenze n. 154 del 2016 e n. 285 del 2013)”.

Si rinvia per ogni approfondimento alla Sentenza in oggetto disponibile al seguente link: Corte costituzionale - Decisioni.

» 13.01.2021

Recenti

05 Gennaio 2021
002/2021/MI
Rinvio elezioni R.S.U. e RLSSA – Accordo con UGL-Igiene Ambientale 22 dicembre 2020.
Leggi di +
02 Gennaio 2021
001/2021/LE
DM Trasporti n. 604/2020 – Calendario divieti di circolazione dei mezzi pesanti per l’anno 2021.
Leggi di +
31 Dicembre 2020
360/2020/TO
TARI 2021 – Linee guida sull’applicazione dei fabbisogni standard.
Leggi di +
30 Dicembre 2020
238/2020/PE
Regolamento UE 2020/2174 su modifica codici plastica per movimentazione rifiuti.
Leggi di +
30 Dicembre 2020
359/2020/PE
Regolamento UE 2020/2174 su modifica codici plastica per movimentazione rifiuti
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL