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Circolari

015/2020/LE

Pubblicato il nuovo DPCM del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19', del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid.19', e del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante 'Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021'” (S.O. n. 2 della G.U. n.11 del 15 gennaio 2021).

Il provvedimento – le cui disposizioni si applicano a partire dalla data del 16 gennaio e saranno efficaci fino al 5 marzo 2021 (salvo i diversi termini specifici previsti nell’articolato) – sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 (cfr. circolare associativa n. 336/2020), in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, confermando le modalità per l’individuazione delle restrizioni applicabili su parti del territorio nazionale a seconda che si collochino in contesti di elevata o massima gravità epidemiologica.

Le principali disposizioni contenute nel DPCM in oggetto riguardano, sostanzialmente le restrizioni in materia di spostamenti e di chiusura degli esercizi commerciali.

Più nello specifico, seppur sinteticamente per quanto di possibile interesse, viene previsto che:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”

  • continua a valere, sull’intero territorio nazionale, il divieto generale di spostamento dalle ore 22:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (art. 1 comma 3);
  • i commi 3 e 4 richiamano nel corpo del D.P.C.M. quanto disposto in materia di spostamenti dall’art. 1 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 (cfr. circolare associativa n. 13/2021)
  • restano sospesi, oltre a centri sportivi, spettacoli teatrali etc, anche fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi (art. 1 comma 10, lett. n) compresi convegni, congressi e gli altri eventi, salvo si svolgano con modalità a distanza (art. 1 comma 10, lett. o));
  • vengono ridotte, seppur parzialmente le restrizioni prima vigenti su mostre, musei e gli altri istituti e luoghi di cultura;
  • i corsi di formazione pubblici e privatipotranno continuare a svolgersi solo con modalità a distanza così come, secondo modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, anche alcuni corsi abilitanti nel settore dei trasporti (accesso alla professione autotrasporto, CQC, merci pericolose, sicurezza trasporti, corsi di formazione finanziati o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Restano, inoltre, consentiti i corsi per le certificazioni necessarie alle professione di lavoratori marittimi, le prove teoriche e pratiche per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti. Resta sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata solo su basi curriculari ovvero in modalità telematica, a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle PA nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova (art. 1 comma 10, lett. z)).
  • resta ferma nelle giornate festive e prefestive la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole cui sono ora aggiunte le librerie (art. 1 comma 10, lett. ff));
  • le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) continuano a svolgersi alle stesse condizioni del DPCM del 3 dicembre (dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00). Continuano a restare comunque aperti, senza limiti di orario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati presso le aree di servizio e di rifornimento di carburanti anche lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti (art. 1 comma 10, lett. hh)).
  • le misure di sospensione o di divieto di esercizio di attività sopra indicate non si applicano alle regioni che si collocano, a seguito di ordinanza del Ministro della salute, in uno “scenario di tipo 1” e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti (cd zone bianche) e che in tali aree le attività sono disciplinate da protocolli e linee guida allegati al provvedimento, concernenti i settori di riferimento o, in difetto, settori analoghi (art. 1, comma 11) .

Art. 2 “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto

  • confermata la possibilità che, con ordinanza del Ministro della salute, siano individuate le Regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti e che si collocano in uno “scenario di tipo 2” e con un livello di rischio almeno “moderato” ovvero in uno “scenario di tipo 1” e con un livello di rischio “alto” (comma 1). I commi successivi dell’articolo individuano le misure di contenimento per le Regioni individuate dalle ordinanze che sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose.

Art. 3 “Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”

  • previsto che con ordinanza del Ministro della salute, sono individuate le Regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti che si collocano in uno “scenario almeno di tipo 3” e con un livello di rischio almeno “moderato”. I commi successivi dell’articolo individuano le misure di contenimento per le Regioni individuate dalle ordinanze che sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose.

Gli articoli successivi contengono principalmente misure relative agli spostamenti da e per l’estero, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, trasporto pubblico di linea, obblighi di armatori e disposizioni specifiche sulla disabilità.

Nell’ambito dell’art. 14 recante “Disposizioni finali” viene specificato che l’attuale classificazione delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto – di cui all’ordinanza del Ministro della salute dell’8 gennaio 2021 – continua ad applicarsi fino all’adozione delle nuove ordinanze e comunque non oltre il 24 gennaio 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.

Per ogni approfondimento si rinvia al testo del provvedimento disponibile qui.

» 19.01.2021

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