AssoAmbiente

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022/2021/CS

Nell’ambito dei lavori di revisione sul Regolamento 1013/06 relativo alla spedizione dei rifiuti, la Commissione europea sta iniziando ad affrontare uno degli aspetti di maggiore criticità riguardante i requisiti che l’impianto di destino deve possedere per garantire condizioni sostanzialmente equivalenti, per le esportazioni extra UE, a quelle previste dall’Europa.

Tale requisito prevede che "si considera che l'operazione di recupero o di smaltimento sia effettuata in modo ecologicamente corretto se il notificatore o l'autorità competente del paese di destinazione possono dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria" (art. 49, comma 2).

La Commissione intende in particolare rafforzare detto requisito per le esportazioni extra UE e quindi EuRIC, la Federazione Europea delle Imprese del Riciclo alla quale è associata FISE UNICIRCULAR, in considerazione degli impatti sull’operatività delle imprese rappresentate, ha sottoposto ai propri associati l’allegato schema di tracciabilità che ha l’obiettivo di dimostrare che le strutture ricettive situate al di fuori dell'Europa soddisfino condizioni di gestione dei rifiuti grosso modo equivalenti a quelle comunitarie.

Lo schema di tracciabilità, predisposto da Suez e Veolia, assume la forma di un questionario dettagliato che copre 5 aree principali (amministrativa – autorizzazioni, licenze importazione etc.; ambiente – requisiti ambientali e azioni adottate per riduzione impatti; processi – tipologia dei processi e impego dei materiali; sicurezza – sicurezza del personale e dell’ambiente di lavoro e sociale ed etico – lavoro minorile, impiego migranti, corruzione, discriminazione ecc.) ed è basato su una serie di domande che fanno riferimento a requisiti radicati nella legislazione europea. Secondo lo schema proposto la conformità dell’impianto di destino è verificata tramite audit condotto da un soggetto terzo e, oltre a valutare la singola struttura, tiene in considerazione anche il profilo del Paese in cui è situata. Lo schema di tracciabilità proposto è rivolto ai rifiuti di carta e plastica ma può essere esteso anche ad altri flussi di rifiuti, come ad esempio rottami metallici, pneumatici, ecc.

Suez e Veolia hanno già presentato alla Commissione europea tale schema di tracciabilità riscuotendo grande interesse e un primo feedback positivo da parte della stessa, che potrebbe tenerlo in considerazione nei prossimi lavori di revisione del regolamento. Pertanto, EuRIC, che ha già predisposto un position paper (vd. allegato) sulla revisione del regolamento 1013, ha invitato le associazioni nazionali ad esprimere un’opinione sullo schema proposto, in vista di una discussione più dettagliata che verrà affrontata dalla propria task force sulla spedizione rifiuti.

A riguardo siamo a chiedere, entro il prossimo 3 febbraio 2021, eventuali Vostri commenti, osservazioni e proposte di modifica allo schema di tracciabilità predisposto da Suez e Veolia che poi verranno trasmesse ad EuRIC che le prenderà in considerazione nella definizione della propria posizione sull’argomento, da utilizzare nel confronto con la Commissione.

In attesa di Vostri contributi, rimaniamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.

» 22.01.2021
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