AssoAmbiente

Circolari

031/2021/PE

Pubblicato il decreto 29 dicembre 2020 del MATTM relativo a “Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e rispristino ambientali dei siti orfani” (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2021).

Il decreto disciplina i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l’attuazione degli interventi bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani. Il Programma è finanziato con le risorse disponibili, a legislazione vigente, sul pertinente capitolo dello stato di previsione del MATTM di cui all’art. 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo complessivo di euro 105.589.294,00, per gli anni dal 2019 al 2024.

Ai fini del presente decreto per «sito orfano» si intende:

  • a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all’art. 244 del D.Lgs 152/2006, ovvero di cui all’art. 8 del DM n. 471/99, per il quale il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del D.Lgs 152/2006, ovvero agli adempimenti previsti dal DM 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;
  • b) sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del Lgs 152/2006 dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.

Le disposizioni del decreto non si applicano:

  1. alle procedure e agli interventi di bonifica in corso di esecuzione o per i quali sono già individuate e destinate altre fonti di finanziamento ( 242 D.Lgs 152/2006);
  2. alle attività di rimozione dei rifiuti, salvo il caso in cui i rifiuti costituiscono fonti di contaminazione delle matrici ambientali circostanti;
  3. agli interventi relativi alle strutture edilizie e impiantistiche, ad eccezione degli interventi necessari per consentire la bonifica delle matrici ambientali;
  4. agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato;
  5. agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso.

La ripartizione delle risorse tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è operata attribuendo il 50% dello stanziamento complessivo, pari a euro 105.589.294,00, alle regioni del centro-nord ed il 50% alle regioni del Mezzogiorno. A ciascun ente sono assegnate le quote individuate per il centro-nord e per il Mezzogiorno applicando i criteri di cui al coefficiente di riparto utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ripartizione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.

Si rimanda al testo del decreto, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli.

» 01.02.2021
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