AssoAmbiente

Circolari

062/2021/PE

La Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n. XI/4344 del 22 febbraio 2021 ha fornito gli “Indirizzi in merito alla classificazione degli interventi di modifica connessi all’utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) di cui al decreto 14 febbraio 2013, n. 22 negli impianti di produzione cemento” (BURL n. 8 del 25 febbraio 2021).

Gli indirizzi sono stati calibrati sui cementifici dal momento che, come evidenziato da Regione Lombardia, non risultano essere attive sul territorio lombardo centrali termoelettriche che utilizzano il CSS o già predisposte – dal punto di vista impiantistico – all’utilizzo dello stesso. Ad ogni modo, si ritiene che le stesse previsioni possano applicarsi per tale fattispecie.

Nella deliberazione viene precisato che le valutazioni, nel rispetto della normativa in materia di VIA o verifica di VIA, si riferiscono a interventi di sostituzione di combustibili “pesanti” (tipicamente pet coke) o di rifiuti (in alcuni casi anche pericolosi) in un impianto già autorizzato all’operazione R1 (tipicamente CDR, farine o grassi animali, fanghi da impianti di depurazione, oli esausti) con CSS-C (di cui al DM 22/2013) senza incremento della capacità autorizzata del forno rotativo di produzione del clincker (soglie di cui al punto 3.1 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006);

A riguardo la Regione individua due percorsi:

  1. CASO A – impianto già autorizzato al coincenerimento

    Se l’autorizzazione vigente dell’impianto contiene già, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DM 22/2013, le prescrizioni di cui al Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 applicabili al coincenerimento per quanto concerne gli aspetti relativi “alle procedure di consegna e ricezione, le condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissioni in atmosfera”, l’utilizzo o l’incremento di CSS combustibile, in luogo di un altro prodotto per la combustione, è riconducibile alla categoria di cui al par 4.2 lett. e) dell’allegato 1 alla DGR 4268/2021 (“la modifica o la sostituzione di apparecchiature/materie prime che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle attività autorizzate ma che comunque potrebbero avere un effetto sull’ambiente.”) e quindi alla casistica delle modifiche NON SOSTANZIALI che NON COMPORTANO l’aggiornamento dell’atto;
     
  2. CASO B – impianto non autorizzato al coincenerimento

    Se l’autorizzazione vigente dell’impianto NON contiene, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del DM 22/2013, le prescrizioni di cui al Titolo III-bis della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 applicabili al coincenerimento rifiuti per quanto concerne gli aspetti relativi “alle procedure di consegna e ricezione, le condizioni di esercizio, i residui, il controllo e la sorveglianza, le prescrizioni per le misurazioni nonché ai valori limite di emissioni in atmosfera”, l’utilizzo di CSS-C è riconducibile alla categoria di cui al par 4.1 lett. a) della DGR 4268/2021 (“modifiche che comportano la revisione parziale del quadro prescrittivo dell’AIA vigente mediante l’introduzione di nuove prescrizioni, la modifica o l’eliminazione di quelle previste e che richiedono un riscontro espresso da parte dell’AC per la relativa applicazione.”) e quindi alla casistica delle modifiche NON SOSTANZIALI che COMPORTANO l’aggiornamento dell’atto. L’autorizzazione dovrà essere aggiornata prevedendo le prescrizioni concernenti gli aspetti sopra citati”.

Infine la Regione ricorda che sono in ogni caso fatte salve le valutazioni da parte dell’autorità competente sulla base delle situazioni sito specifiche (lett. l comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs 152/2006) e che è sempre facoltà dell’autorità competente convocare, qualora lo ritenga opportuno, una conferenza di servizi istruttoria con gli Enti interessati per acquisire le osservazioni e informazioni in possesso di detti Enti, al fine di completare le valutazioni del caso (DGR 4268/2021).

Si rimanda alla Deliberazione XI/4344 della Regione Lombardia, in allegato alla presente per ulteriori dettagli.

» 26.02.2021
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