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Circolari

066/2021/CS

La Cassazione, con la sentenza n. 6538 del 19 febbraio 2021, ha chiarito che il superamento, per un solo caso, dei limiti indicati nelle prescrizioni dell'autorizzazione ambientale non si configura in alcun modo quale possibile reato di inquinamento ambientale, tale da portare al blocco/sequestro di una discarica.

Nella sentenza la Cassazione ha confermato il rigetto del provvedimento di sequestro di una discarica di rifiuti non pericolosi, precisamente rifiuti inorganici, a basso contenuto organico o biodegradabili situata in Veneto.

La richiesta di sequestro in relazione al reato di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis del Codice penale era stata rigettata in quanto il Giudice cautelare aveva escluso il fumus circa la probabilità di commissione del reato, perché non erano emersi elementi tali da poter confermare l'abusività della condotta, elemento costitutivo del reato di inquinamento ambientale.

La Cassazione ha inoltre evidenziato che la pubblica Amministrazione (Regione Veneto), nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale rilasciato, aveva imposto all’impianto dei livelli di performance più severi di quelli individuati dal Ministero della Salute per il trattamento delle acque potabili. Tali limiti sono stati rispettati dal gestore della discarica, tranne che in un caso e per un solo punto di rilevamento, con la conseguenza che non poteva ravvisarsi l'abusività della condotta ascritta agli indagati.

Si rimanda al testo della sentenza, in allegato alla presente, per maggiori informazioni.

» 02.03.2021
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