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Circolari

068/2021/CS

Il Tar del Veneto, con le sentenze n° 218/2021 e n° 235/2021, ha stabilito l’irragionevolezza della prescrizione che impone di mantenere le concentrazioni di contaminanti oltre le soglie che determinano la caratteristica di pericolo del rifiuto, a prescindere dalla successiva destinazione della miscela.

I ricorrenti lamentavano l’introduzione, con la delibera ed i decreti impugnati, di prescrizioni particolarmente gravose con le quali la Regione Veneto avrebbe disciplinato l’attività di miscelazione in deroga. Tali prescrizioni, non previste dalla legge o dalle BAT, a giudizio dei ricorrenti non garantirebbero una gestione ambientalmente corretta dei rifiuti ma rischierebbero solamente di compromettere la capacità operativa delle imprese.

In particolare viene chiarito che la prescrizione che impone di mantenere le concentrazioni di contaminanti oltre le soglie per la determinazione del pericolo risulta illogica nei casi in cui, all'esito di una verifica caso per caso, emergano elementi concreti per ritenere, ragionevolmente, che tale adempimento non sia necessario al fine di garantire l'ammissibilità ed il corretto trattamento del rifiuto nell'ambito degli impianti di destino.

Il Giudice pertanto, in accoglimento parziale del ricorso presentato da alcuni operatori del settore, ha stabilito di annullare la prescrizione n. 6 di cui al paragrafo 4.3 della D.G.R. Veneto n. 119/2018, recante "Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti", secondo la quale "non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso (…)".

Si rimanda al testo delle sentenze, in allegato alla presente, per maggiori informazioni.

» 02.03.2021
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