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Circolari

075/2021/MI

Nell’ambito dei provvedimenti emergenziali emanati nel corso del 2020, il “Decreto Rilancio” (decreto-legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020) prevedeva, all’articolo 88, il “Fondo nuove competenze”, costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e dotato di 730 milioni di euro per il biennio 2020 - 2021, destinati a finanziare percorsi formativi connessi a “mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa” ed “al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica”.

Con il “Decreto Agosto” (articolo 4 del decreto-legge n. 104/2020 convertito in legge n. 126/2020) è stata ampliata l’applicabilità del provvedimento, e dei relativi finanziamenti, anche a eventuali “percorsi di ricollocazione dei lavoratori”, causale di possibile interesse per le aziende del comparto.

Ai fini della disciplina di dettaglio, l’articolo 88, terzo comma, del citato decreto-legge n. 34/2020, rinviava a un decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia) emanato il 9 ottobre 2020 e successivamente modificato con analogo provvedimento del 22 gennaio u.s.

Requisito essenziale per l’accesso ai finanziamenti è la sottoscrizione di un accordo sindacale di livello aziendale, da perfezionarsi, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto interministeriale in oggetto, entro il 30 giugno 2021 (precedentemente, il limite era il 31 dicembre 2020).

Gli accordi collettivi, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del decreto interministeriale 9.10.2020 come modificato dal decreto interministeriale 22.1.2021, oltre a individuare, in premessa, i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze (in relazione a introduzione di innovazioni organizzative o tecnologiche, ovvero per favorire la ricollocazione del lavoratore), devono prevedere:

  • il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento formativo;
  • le ore di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze (per un massimo di 250 ore per lavoratore);
  • i relativi progetti formativi;
  • in caso di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione dei necessari requisiti.

Una volta sottoscritto l’accordo sindacale in materia di rimodulazione dell’orario di lavoro, ovvero in alternativa al fine di favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori tenendo conto delle esigenze sopra elencate, il datore di lavoro dovrà presentare istanza all’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive per il Lavoro), allegando l’intesa e il progetto per lo sviluppo delle competenze, redatto ai sensi dell’articolo 5 del decreto 9.10.2020 e quindi recante:

  • soggetti destinatari;
  • soggetto erogatore;
  • individuazione degli obiettivi di apprendimento in termini di competenze;
  • modalità di svolgimento del percorso di apprendimento e relativa durata;
  • oneri relativi.

Ricevuta l’istanza, l’ANPAL è tenuta all’inoltro alla Regione, al fine di ottenerne il benestare entro dieci giorni anche con il meccanismo del silenzio-assenso, per poi deliberare sulla richiesta nei cinque giorni successivi.

Le attività di sviluppo delle competenze si dovranno concludere entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte dell’ANPAL, ovvero 120 giorni in caso di intervento dei Fondi interprofessionali, possibilità consentita dall’articolo 8 del decreto interministeriale.

Alla luce delle modifiche introdotte con il decreto del 22 gennaio u.s., il termine per la presentazione delle domande all’ANPAL è il 30 giugno 2021, con conclusione delle procedure di rendicontazione entro il 31.12.2021.

Il costo del lavoro è interamente rimborsato, ad eccezione dei ratei di mensilità differite e del TFR.

***

Il Fondo nasce nella prima fase dell’emergenza epidemiologica, ponendosi come strumento alternativo alla cassa integrazione, con il vantaggio, per il lavoratore, di salvaguardare il livello retributivo e di incrementarne l’occupabilità, sia interna all’azienda che esterna; e, per il datore di lavoro, di ottenere formazione del proprio personale senza oneri. Possono erogare i percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale ovvero altri soggetti, anche privati, che svolgono istituzionalmente attività di formazione. L’azienda stessa può erogare la formazione a condizione che possieda i necessari requisiti tecnici, fisici e professionali; secondo alcune opinioni, sarebbe possibile utilizzare i criteri dell’accordo in Conferenza Stato Regioni in materia di apprendistato professionalizzante (luoghi idonei distinti da quelli normalmente destinati alla produzione, risorse umane con adeguate capacità e competenze, etc.). Sul sito dell’ANPAL, nella sezione dedicata al Fondo Nuove Competenze (FNC) https://www.anpal.gov.it/fondo-nuove-competenze, sono pubblicati tutti i provvedimenti di interesse nonché, da ultimo, il Decreto Direttoriale n. 69 del 17 febbraio u.s. recante i nuovi termini e scadenze relativi all’Avviso pubblicato il 4 novembre 2020, e le diverse tempistiche legate alla gestione amministrativa delle istanze di contributo, sia in fase di istruttoria che di rendicontazione finale.

Numerosi chiarimenti sono inoltre riportati sul sito internet dell’ANPAL https://www.anpal.gov.it/faq con il sistema delle “faq”, che sono peraltro oggetto di periodico aggiornamento.

Si allega il Decreto Interministeriale del 22 gennaio u.s., precisando che tale provvedimento integra il precedente Decreto del 9 ottobre riportando solamente le modifiche apportate.

In caso di necessità di documentazione o eventuali chiarimenti, si invitano le imprese a contattare lo scrivente.

» 08.03.2021
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