AssoAmbiente

Circolari

077/2021/MI

Lo scorso 2 marzo è pervenuta alla scrivente Associazione e ad Utilitalia, oltre che alle OO.SS. stipulanti i due CCNL Servizi Ambientali, l’allegata “posizione” n. 2667/2021 della Commissione di Garanzia per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

Presupposto della vicenda sono alcune iniziative di sciopero da parte di dipendenti da una società appaltatrice di Herambiente SpA addetti a un impianto di trattamento rifiuti; a tale proposito, la società committente aveva inviato alcune osservazioni in materia di prestazioni indispensabili all’appaltatrice ed alla stessa Commissione di Garanzia, sostenendo, in sintesi, un’interpretazione del Codice di Regolamentazione dello sciopero nel settore ambientale 1.3.2001 secondo cui gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti devono garantire la massima operatività possibile, anche a costo di una notevole compressione del diritto di sciopero degli addetti all’impianto, per esigenze di tutela della collettività e della salute pubblica.

Ciò in quanto i rifiuti trattati nell’impianto derivano da attività considerate indispensabili ai sensi dell’articolo 8 dell’Accordo nazionale in materia di regolamentazione del diritto di sciopero dell’1 marzo 2001 (rifiuti urbani ed assimilati).

A supporto di tale tesi, la nota di Herambiente ha richiamato precedenti giurisprudenziali (Tribunale di Trieste, 1.4.2010) secondo cui l’impianto deve essere sempre in grado di ricevere i rifiuti provenienti dalla raccolta, qualora gli addetti a quest’ultima non siano in sciopero e comunque, anche quando questi siano in sciopero, l’impianto deve necessariamente ricevere i rifiuti provenienti dai servizi indispensabili o comunque dall’attività dei lavoratori non in sciopero.

Atro elemento rilevante è la motivazione degli scioperi, dovuti all’applicazione, ai dipendenti della società appaltatrice, del CCNL imprese di pulizia e multiservizi ed alla rivendicazione del CCNL di categoria dei servizi ambientali.

Sul tema, la Commissione di Garanzia ha pubblicato la nota allegata, che contiene diversi spunti di interesse, di seguito sintetizzati:

  • pur dichiarandosi consapevole della centralità del ruolo svolto dagli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, la Commissione non condivide l’interpretazione dell’Accordo in materia di diritto di sciopero valido per il settore data da Herambiente Spa, poiché, “neutralizzando gli effetti dello sciopero”, sarebbe “di dubbia legittimità anche costituzionale”;
  • non è lecito quindi privare i lavoratori impiegati nell’appalto, nel caso di specie, dello sciopero come unico strumento di protesta proprio nei confronti del fenomeno del “dumping contrattuale e dell’elevata disparità di trattamento economico e normativo all’interno delle filiere”;
  • la stessa Commissione ricorda infatti come solo in casi eccezionali, in cui è a rischio il diritto alla vita e all’incolumità fisica (citando i comparti dell’assistenza al volo, del pronto soccorso sanitario, dei trasporti pubblici locali, dei casellanti ferroviari), è lecito esigere il 100% della prestazione anche in caso di sciopero. Richiamando proprio lo stesso Accordo dell’1 marzo 2001, che dispone il limite del 50% delle prestazioni normalmente erogate e quote di personale non superiore ad un terzo (cfr. articolo 9 dell’Accordo);
  • non ritiene quindi la Commissione che il caso dell’impianto di Modena sia tale da giustificare la compressione del diritto di sciopero oltre i limiti di legge: sarà il servizio di raccolta, eventualmente, a dover essere ridotto al fine di “garantire il trattamento in sicurezza dei rifiuti conferiti nell’impianto” (in analogia a quanto accade nei casi di manutenzione straordinaria degli impianti o in caso di incidenti che ne riducono l’operatività).

Ciò premesso in ordine ai limiti alla compressione del diritto di sciopero nel caso elencato, la Commissione ha inoltre aggiunto alcune valutazioni significative in materia di applicazione di CCNL diversi da quelli sottoscritti da Utilitalia e da Assoambiente con le OOSS di categoria, ribadendo posizioni assunte negli ultimi due anni anche nella “Relazione Annuale”, nella sezione specificamente dedicata alle iniziative di sciopero nel settore ambientale (cfr. circolari Assoambiente n. 343 del 15.12.2020 e n. 168 del 27.06.2019).

La Commissione di Garanzia ha infatti sottolineato che:

  • l’utilizzo dei contratti di appalto o di subappalto nell’organizzazione e gestione del servizio di igiene ambientale o di una sua porzione significativa “non può divenire lo strumento per indebolire i diritti fondamentali dei lavoratori o ostacolare e comprimere l’esercizio dell’azione sindacale”; nè, ha sempre sostenuto questa Associazione, può divenire stratagemma per azioni in “dumping” nei confronti delle altre aziende concorrenti;
  • in ordine all’applicazione all’interno delle filiere produttive di contratti collettivi riferiti ad altri contesti merceologici, che produce concorrenza al ribasso e conseguente disparità di trattamento economico e normativo, la Commissione ha ribadito che le amministrazioni e le imprese committenti sono responsabili, e possono essere destinatarie di specifiche delibere della Commissione stessa, qualora tali scelte organizzative, e i loro comportamenti anche indiretti “abbiano concorso a determinare l’insorgenza e l’aggravamento dei conflitti”;
  • consentire al proprio appaltatore o sub-appaltatore l’applicazione di CCNL diversi da quelli specifici della categoria, con differenziali retributivi elevati, secondo la Commissione “favorisce l’insorgenza del conflitto, con grave nocumento per i cittadini”.

La Commissione di Garanzia ha infine invitato le Parti Nazionali sottoscrittrici dell’Accordo 1.3.2001 a formulare osservazioni in ordine al fenomeno del “dumping” contrattuale stante la “preoccupante dimensione assunta dal fenomeno all’interno delle filiere dell’igiene ambientale”.

***

In conclusione, la Commissione di Garanzia interviene ancora una volta, interpretando il proprio ruolo istituzionale in maniera propositiva, sulle cause dell’insorgere dei conflitti, e non solo attraverso interventi di natura sanzionatoria, a posteriori.

Le delibere e le posizioni ufficiali espresse da un’Autorità di rilievo costituzionale possono senz’altro costituire elementi di rilievo in eventuali contenziosi: nel caso di specie ad esempio è stata la stessa Commissione di Garanzia a sottolineare, nelle recenti Relazioni Annuali, come il CCNL imprese di pulizia e multiservizi sia, nel comparto dei servizi ambientali, “totalmente estraneo alle mansioni effettivamente svolte dai lavoratori”.

E’ auspicabile che, ai fini di una leale concorrenza tra aziende, oltre alla Commissione di Garanzia per l’esercizio del diritto di sciopero, altre Autorità chiariscano in via definitiva la corretta applicazione, nel settore, dei CCNL sottoscritti da Utilitalia e da FISE-Assoambiente con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ai sensi delle disposizioni in materia contenute nel “Codice degli Appalti”.

» 09.03.2021
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