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Circolari

083/2021/MI

Facciamo seguito alla circolare n. 80/2021 del 15 marzo u.s. per uno specifico approfondimento in ordine a quanto in oggetto.

Come anticipato, l’articolo 2 del decreto, commi da 1 a 5, 8 e 11, introduce fino al 30 giugno 2021 un aiuto per i genitori lavoratori dipendenti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli, consistente nella possibilità di usufruire di congedi così strutturati:

  1. in caso di figlio convivente minore di 16 anni, il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte:
    -   alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio;
    -   alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio;
    -   alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
  2. in caso di figlio convivente minore di 14 anni qualora non sia possibile la prestazione in modalità agile, il lavoratore può astenersi, sempre in alternativa all’altro genitore, per i periodi di cui al punto 1; in tal caso è riconosciuta al lavoratore una indennità nella misura del 50% della retribuzione.Analogo beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura;
  3. in caso di figlio convivente con più di 14 anni ma meno di 16, il comma 5 dell’articolo 2 riconosce il diritto all’astensione dalla prestazione lavorativa qualora non sia possibile lo svolgimento in modalità agile, ma senza riconoscimento di indennità economiche né della contribuzione figurativa, fermo rimanendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Inoltre, il Legislatore riconosce retroattivamente (articolo 2, comma 4) che eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori tra il 1° gennaio e il 13 marzo 2021, durante i periodi in cui al figlio sia stata sospesa l'attività didattica in presenza, ovvero in caso di infezione da SARS Covid-19 o di quarantena, sempre del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità pari al 50% della retribuzione, e non sono computati ne' indennizzati a titolo di congedo parentale.

E’ infine previsto un “bonus baby-sitting” (art. 2, commi da 6 a 8), ma esclusivamente per settori specifici, direttamente impegnati nel contrastare la diffusione del contagio (comparto sanitario, sicurezza, difesa e soccorso pubblico).

» 17.03.2021

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