AssoAmbiente

Circolari

116/2021/MI

Con la circolare in oggetto, il Ministero della Salute ha aggiornato quanto indicato il 12 ottobre u.s.

Di seguito le principali novità.

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero ospedaliero.

La circolare prevede che in caso di ricovero ospedaliero per complicanze da COVID19, sarà cura del medico competente, previo certificato di negativizzazione, provvedere alla visita di idoneità alle mansioni, analogamente a quanto previsto dall’articolo 41, secondo comma, lettera e-ter del d. lgs. n. 81/2008 per i casi di assenza per malattia superiore ai sessanta giorni consecutivi.

Ciò indipendentemente dalla durata dell’assenza, anche al fine di valutare specifici profili di rischiosità.

Il Ministero ha quindi recepito formalmente quanto previsto nel Protocollo firmato dalle Parti Sociali il 6 aprile 2021, paragrafo 12 “Sorveglianza sanitaria/Medico competente/RLS”, settimo punto – cfr. circolare Assoambiente n. 107/2021 del 9 aprile u.s.

Lavoratori positivi.

I lavoratori in tale situazione possono rientrare al lavoro dopo 10 giorni di isolamento decorrenti dalla comparsa dei sintomi, ovvero dalla positività per gli asintomatici, a seguito di tampone molecolare negativo effettuato al termine dei 10 giorni ed inviato al datore di lavoro anche per il tramite del medico competente.

Nel caso dei sintomatici, il test deve essere effettuato al termine dei 10 giorni, di cui gli ultimi 3 senza sintomi.

Non devono essere considerati, come in passato, i sintomi come anosmia e ageusia/digeusia poiché possono avere durata anche molto prolungata.

Lavoratori positivi a lungo termine.

Diversamente da quanto previsto nella circolare del 12 ottobre 2020, il Ministero precisa che i lavoratori positivi possono essere riammessi in azienda dopo un isolamento di 21 giorni solo in caso di negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario (come previsto nel Protocollo del 6 aprile u.s.. paragrafo 2 “Modalità di ingresso in azienda”, quarto punto - cfr. circolare circolare Assoambiente n. 107/2021 del 9 aprile u.s.).

L’eventuale lasso di tempo tra i 21 giorni e la negativizzazione, qualora il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, sarà coperto da certificazione di prolungamento malattia rilasciata dal medico curante.

Lavoratore contatto stretto asintomatico.

In caso di contatto stretto con un positivo, il lavoratore sarà soggetto a certificazione di malattia rilasciata dal medico curante, salvo che non possa essere collocato in lavoro agile.

Il lavoratore sarà riammesso in azienda dopo una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto e l’esito negativo del tampone molecolare o antigenico.

» 16.04.2021
Documenti allegati

Recenti

24 Febbraio 2011
p68549ZA
UNIONMACERI - Listini prezzi della CARTA: gennaio 2011.
Leggi di +
23 Febbraio 2011
p68569PE
Ordinanza n.3923/2011 – disposizioni per fronteggiare eventi sismici in Abruzzo
Leggi di +
23 Febbraio 2011
p68568CA
Indagine sulla “Verifica delle prestazioni delle tecnologie ambientali”.
Leggi di +
23 Febbraio 2011
p68564CA
Determinazione dell’AVCP n. 8 del 26 gennaio 2011: “Procedimento di accertamento della legittimità degli affidamenti ai soggetti pubblici titolari del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani”
Leggi di +
23 Febbraio 2011
p68555CA
Indagine sulla “Verifica delle prestazioni delle tecnologie ambientali”
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL