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125/2021/LE

Pubblicato il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID” (G.U. n. 96 del 22 aprile 2021), in vigore dal 23 aprile 2021.

Il provvedimento dispone, anzitutto, la proroga dello stato di emergenza, dal 30 aprile al 31 luglio 2021 e prevede che le nuove misure si applichino, in via generale, a partire dal 1° maggio con efficacia fino al 31 luglio 2021, ad eccezione di quelle concernenti: gli spostamenti, le attività dei servizi di ristorazione, gli spettacoli e lo sport all’aperto che trovano, invece, applicazione a partire dal prossimo 26 aprile.

Le disposizioni del provvedimento in oggetto aggiornano le misure contenute nel DPCM del 2 marzo che, ove non modificato, continua a trovare applicazione (cfr. circolare associata n. 078/2021).

Di seguito si riporta una sintesi delle principali misure introdotte dal provvedimento in oggetto.

  • Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 (art. 1)

Dal 1° maggio al 31 luglio, come sopra evidenziato, continuano ad applicarsi le misure contenute nel DPCM del 2 marzo, mentre, a partire dal prossimo 26 aprile, tornano ad essere applicabili le prescrizioni previste per la zona gialla nei territori che ne rispetteranno i relativi requisiti e tornano conseguentemente ad essere consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome, che si collocano nelle zone bianca e gialla.

Nei territori in cui si registra un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti viene confermata l’applicazione delle misure previste per la c.d. zona rossa, così come viene confermata per le Regioni la misura che consente di applicare le disposizioni previste per la zona rossa anche a livello provinciale o nelle aree in cui la circolazione di varianti del virus determina un alto rischio di diffusività o induce a malattia grave.

  • Misure relative agli spostamenti (art. 2)

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori della zone arancione e rossa, oltre che per i già previsti motivi di lavoro, necessità e salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, sono liberamente consentiti ai soggetti muniti di specifiche certificazioni verdi Covid-19, disciplinate dal successivo art. 9 del decreto in oggetto, attestanti rispettivamente: la vaccinazione, la guarigione dalla malattia, ovvero l’effettuazione di un test antigenico o molecolare, a mezzo di tampone, risultato negativo.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti prescritti (il divieto di spostamenti dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo è confermato), e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tali spostamenti non sono consentiti nella zona rossa.

  • Fiere, convegni e congressi (art. 7)

In zona gialla è consentito nel rispetto dei limiti e con le modalità previste dal DPCM del 2 marzo e dai protocolli e dalle linee guida ad esso allegati:

  • dal 15 giugno, lo svolgimento in presenza di fiere;
  • dal 1° luglio, lo svolgimento di convegni e i congressi. Il decreto stabilisce che è consentito partecipare alle fiere anche se si proviene da Paesi esteri, nel rispetto degli obblighi previsti in relazione al territorio di provenienza. Inoltre, per particolari eventi, è previsto che le linee guida possano limitare l’accesso solo ai soggetti in possesso delle Certificazioni verdi-COVID-19.
  • Certificati verdi Covid-19 ( 9)

Introduce a livello nazionale le certificazioni verdi Covid-19, per attestare rispettivamente:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (che ha validità 6 mesi);
  • guarigione da COVID-19 (che ha validità 6 mesi), con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (che ha validità 48 ore dall’esecuzione del test).

L’articolo specifica che è riconosciuta la validità delle certificazioni verdi rilasciate dagli altri Stati membri dell’Unione europea e che, con DPCM, saranno individuate le specifiche tecniche per assicurare l’interoperabilità delle certificazioni verdi Covid-19 e la piattaforma nazionale per l’emissione del certificato verde digitale europeo, nonché tra questa e le piattaforme istituite negli altri Stati membri dell’Unione europea. Lo stesso DPCM individuerà i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi Covid-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le modalità di funzionamento della piattaforma nazionale-DGC, nonché le procedure per garantire l’autenticità, la validità e l’integrità delle certificazioni, i soggetti deputati ai controlli, i tempi di conservazione delle stesse e le misure per assicurare la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione di tale DPCM, le certificazioni verdi rilasciate, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri, devono contenere gli elementi indicati nell’allegato I del decreto in oggetto.

  • Sanzioni (art. 13)

Viene confermato che le violazioni alle disposizioni contenute nel presente provvedimento, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e che nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Gli articoli 10 e 11 recano la proroga dei termini di alcune disposizioni legislative contenute nell’Allegato II del decreto in oggetto, a seguito della proroga dello stato di emergenza disposta dallo stesso articolo al 31 luglio 2021. In particolare per le disposizioni in materia di lavoro agile e sorveglianza sanitaria si rinvia alla circolare associativa n. 124/2021 pubblicata in data odierna.

Gli articoli da 3 a 6 e da ultimo gli artt. 8 e 12 riportano le nuove previsioni rispettivamente in materia di attività scolastiche, servizi di ristorazione, spettacoli ed eventi sportivi, piscine, palestre e sport, centri termali e parchi divertimento e trasporto aereo.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo del provvedimento, in allegato alla presente.

» 23.04.2021
Documenti allegati

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