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130/2021/LE

La Giunta Regionale dell’Emilia Romagna in data 26 aprile scorso ha emanato la Delibera n. 580 recante “Ulteriori disposizioni temporanee per il differimento di taluni adempimenti previsti nelle autorizzazioni AIA ed AUA in seguito all'emergenza COVID-19" al fine di tener conto delle ricadute sulle attività dei controlli derivanti dalle misure straordinarie adottate per far fronte alla crisi generata dalla pandemia.

Come noto infatti le misure adottate dal Governo e anche, specificatamente, dalla Regione Emilia-Romagna per fare fronte alla crisi derivante dalla pandemia COVID-19 che, in alcuni periodi hanno determinato anche il passaggio in “zona rossa” del territorio regionale, dispongono limitazioni o sospensioni di attività che riguardano direttamente o indirettamente tutti i settori, comportando necessariamente un significativo e diffuso impatto sulla possibilità di organizzazione del lavoro e sulla disponibilità del personale. Ciò ha riguardato anche le attività relative al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) regionali e al controllo degli adempimenti connessi, che sono normalmente svolte tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE).

La Regione Emilia Romagna ha pertanto ritenuto opportuno procedere a fornire indicazioni operative temporanee valide fino al 30 giugno 2021 relativamente ai problemi riscontrati con le scadenze previste nelle AIA e nelle AUA prevedendo che:

  • le frequenze assegnate agli autocontrolli, con scadenze previste all'interno del primo semestre del 2021 per il monitoraggio delle prestazioni ambientali dell'installazione, non sono da considerarsi tassative. Nel caso di impossibilità ad effettuare alcuni degli autocontrolli previsti entro una determinata data indicata nell'autorizzazione durante il primo semestre 2021, l'azienda è tenuta a comunicare tale circostanza al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE (SAC), anche per le vie brevi (e-mail) e tali autocontrolli potranno essere effettuati in una data successiva, purché entro il 30 giugno 2021, in modo che il numero annuale di autocontrolli sia rispettato, senza necessità di modifiche dell'autorizzazione;
  • per le comunicazioni di dati di monitoraggio o di controllo (report annuale AIA), normalmente previste entro il 30 aprile, qualora si verifichino circostanze legate all'emergenza in atto che impediscono all'azienda il rispetto dei termini, il gestore ne dà comunicazione alla SAC competente, possibilmente entro il giorno precedente alla scadenza, indicando una nuova data entro la quale si ritiene di poter adempiere, comunque non successiva al 30 giugno 2021.

Si rinvia al testo della Delibera ER, in allegato alla presente, per ogni approfondimento e si resta a disposizione per ogni esigenza.

» 28.04.2021
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