È stata pubblicata l’Ordinanza Presidente Giunta Regione Lombardia 11 maggio 2021 - n. 755 su “Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti sanitari a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (BURL Supplemento n. 19 del 12 maggio 2021) che dispone il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga disposizioni vigenti, al fine di gestire le conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica.
L’Ordinanza risponde alle segnalazioni giunte alla Regione da parte dei gestori dei rifiuti sanitari e dagli impianti di smaltimento rifiuti infettivi in merito al previsto aumento della produzione di rifiuti sanitari e la difficoltà di gestione degli stessi in relazione alle disponibilità degli impianti presenti sul territorio (anche in considerazione dei programmati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti per quanto riguarda gli impianti di incenerimento e termovalorizzazione lombardi).
Ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2016, l’Ordinanza dispone che:
“1. in deroga agli atti autorizzativi, tutti gli inceneritori per rifiuti urbani siano temporaneamente autorizzati a ritirare i codici EER 180103* e 180104 e che, in deroga all’art. 10 del DPR n. 254/2003, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possano essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani anche senza caricamento separato, ma con scarico in fossa. Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti gestionali per evitare la manipolazione diretta, per minimizzare il tempo di permanenza di tali rifiuti nella fossa e per minimizzare il mescolamento con altri rifiuti; i gestori degli inceneritori, per avvalersi di tale possibilità, dovranno inviare preventiva comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, ARPA, accompagnata da una relazione del direttore tecnico o di un tecnico abilitato che dichiari l’idoneità dei presidi ambientali e gestionali presenti per la ricezione di tali rifiuti;
2. i rifiuti sanitari di cui ai codici EER 180103* e 180104 vengano trattati nell’ambito dei quantitativi massimi annui autorizzati, derogando eventuali limiti percentuali o temporali inferiori all’anno, riferiti a tale tipologia di rifiuti;
3. le disposizioni della presente ordinanza trovino applicazione dalla data della pubblicazione sul BURL [12 maggio 2021] fino al termine della campagna massiva vaccinale e comunque entro il 15 settembre 2021, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall’art. 191 del D.Lgs. 152/2006;
4. i gestori degli inceneritori che si avvarranno della presente ordinanza comunichino mensilmente entro l’ultimo giorno dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre i quantitativi di rifiuti infettivi in ritirati, gestiti direttamente in fossa.”
Nel rimandare al testo dell’Ordinanza, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per informazioni ed aggiornamenti.