AssoAmbiente

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176/2021/LE

Con la Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021 l’Albo Gestori Ambientali ha istituito e definito i criteri e le modalità di iscrizione al registro al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi in modalità semplificata ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici avviati a specifiche attività di recupero.

La Deliberazione è stata emanata in ottemperanza alle previsioni contenute nell’ art. 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120 che dispone che l’Albo definisca apposite modalità semplificate che promuovano e facilitino l’ingresso nel mercato, anche dall’estero, per le imprese che intendano svolgere tali attività.

L’articolo 1 stabilisce che il registro è articolato in classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati, che l’iscrizione avviene d’ufficio per le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria (ex art. 15 del DM n. 120/14) per la raccolta e il trasporto dei rifiuti individuati dal successivo articolo 3 mentre, per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti), l’iscrizione d’ufficio è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero e che il Comitato nazionale provvede alla pubblicazione e all’aggiornamento on line dell’elenco dei soggetti iscritti al registro la cui consultazione è disciplinata dalla delibera dell’Albo n. 1 del 23 luglio 2014.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono invece rispettivamente i requisiti e condizioni di iscrizione e le esclusive tipologie di rifiuti che possono essere raccolte e trasportate in modalità semplificata solo se destinate alle specifiche attività di recupero (ex All. C alla parte IV del D.Lgs.152/06) sempre ivi indicate.

Nell’ambito dell’articolo 4 che riporta la procedura d’iscrizione, è specificato, al comma 7 che le imprese iscritte al registro sono tenute, alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo importi differenziati in funzione della classe di appartenenza.

La deliberazione, come disposto dall’art. 5, entra in vigore il 1° settembre 2021.

Nel rinviare al testo della deliberazione, in allegato alla presente, restiamo a disposizioni per informazioni ed aggiornamenti.

» 21.06.2021
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