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193/2021/LE

Pubblicata la legge n. 101 del 1° luglio 2021 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (G.U. n. 160 del 6 luglio 2021), in vigore dal 7 luglio 2021.

Per quanto di possibile interesse, tra le disposizioni riportate nel provvedimento segnaliamo in particolare:

  • Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (art. 1)

Il comma 1 prevede l’approvazione del “Piano nazionale per gli investimenti complementari”, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. Il comma 2 ripartisce per annualità le risorse sui programmi e interventi ricompresi nel suddetto Piano ed indica l’Amministrazione competente per ogni misura (cfr. Allegato 2).

Per quanto riguarda le misure di carattere generale, contenute nei successivi commi, il provvedimento prevede che:

  • agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (comma 6);
  • ai fini del monitoraggio degli interventi, è demandata ad un decreto del MEF, da adottare entro 30 giorni, l’individuazione per ciascun intervento o programma degli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR (comma 7);
  • a partire dal 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, venga presentata annualmente alle Camere una relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi, anche sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7 (comma 7-quinquies);
  • l’attuazione degli interventi è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea con l’ulteriore previsione che le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano in coerenza con il principio dell’assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali (does not significantly harm), contenuto nel Regolamento n. 2020/852/UE relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (comma 8).
  • Misure di semplificazione per gli investimenti (art. 1-bis)

Il comma 1 pone in capo all'amministrazione erogante, ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell’erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale indicati all’articolo 1, l’onere di verificare attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) e i sistemi collegati, l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi.

  • Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (art. 2)

Il comma 1 incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di 15.500 milioni complessivi per gli anni dal 2022 al 2031, al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del PNRR.

Il comma 1-bis demanda ad una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) la destinazione di 700 milioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione a investimenti, tra l’altro e per quanto di interesse, riguardanti:

  • la costituzione di un polo energetico nel Mare Adriatico per riconvertire le piattaforme di estrazione del petrolio e del gas e realizzare un distretto marino integrato nell’ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna, nel quale eolico offshore e fotovoltaico galleggiante producano energia elettrica in maniera integrata e siano, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi (20 milioni per il 2022 e 25 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024);
  • il risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile in favore dei comuni con popolazione tra 50.000 e 250.000 abitanti e dei capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti (35 milioni per il 2021, 70 milioni per il 2022 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024);
  • il miglioramento della qualità dell’aria, in considerazione del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili e dei valori limite relativi al biossido di azoto (30 milioni per il 2022, 35 milioni per il 2023 e 50 milioni per il 2024).
  • Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0 (art. 3)

Apportate modifiche alla disposizione di copertura di cui all’articolo 1, comma 1065, della legge di bilancio 2021 riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l’innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 della stessa legge (transizione 4.0) in particolare rivedendo la quota degli oneri posta a carico delle risorse del Fondo in coerenza con il PNRR.

I successivi articoli 4, 5 e 6 riportano rispettivamente misure su linee ferroviarie ad alta velocità, disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.

Per ogni approfondimento si rinvia al testo del provvedimento, in allegato alla presente (v. Allegato 1). Inoltre, con riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nel far seguito a quanto già comunicato in materia (v. circolari associative n. 131/2021 e n. 166/2021), trasmettiamo in allegato una nota di sintesi sulle missioni e alcune delle relative componenti per quanto di possibile interesse (v. Allegato 3).

» 08.07.2021
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