Il Tar Campania, con la sentenza n. 1698 dell’8 luglio 2021, ha accolto le doglianze di una impresa esclusa da una procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e servizi connessi, riconoscendo che sia illegittima l’esclusione laddove l’impresa dichiari di voler utilizzare, ai fini del recupero, un impianto fuori regione.
Il bando di gara prevedeva che l'attività di conferimento riguardava in via prioritaria il recupero e solo in alternativa o aggiunta lo smaltimento. L'impresa era stata esclusa per avere dichiarato l'intenzione di ricorrere a un impianto di recupero fuori Regione.
I Giudici campani hanno sottolineato l'illegittimità dell'esclusione perché dal Testo Unico Ambientale (articolo 182-bis del D.lgs 152/2006) emerge come il divieto di trattamento di rifiuti fuori regione non vale:
In conclusione, se l'offerente dichiara di voler utilizzare per il recupero un impianto extraregionale, organizzando la propria attività nel senso di non effettuare ivi alcun tipo di smaltimento dei rifiuti urbani raccolti, non gli si può opporre il divieto di trattamento ultraregionale perché opera il principio della prossimità territoriale.
Per ogni approfondimento di merito, si rinvia alla sentenza allegata.