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Circolari

252/2021/LE

Con la sentenza n. 35410 del 24 settembre 2021, la Cassazione ha confermato che grava sul produttore dei rifiuti dimostrare l'esistenza delle condizioni di “liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall'art. 183 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria”.

È stata così confermata la condanna ex articolo 256 del D.Lgs n. 152/2006 nei confronti dei titolari di un’azienda della Lombardia che, di fatto, gestivano un deposito di rifiuti non autorizzato che non poteva beneficiare del regime di esenzione dall’autorizzazione in quanto non rispettava le tempistiche di asportazione quantitative e/o temporali oggi indicate dall'articolo 185-bis del Dlgs 152/2006 (e in precedenza dall'articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006).

Contestato all'azienda anche il reato di combustione illecita di rifiuti ex articolo 256-bis del D.Lgs n. 152/2006. Nel caso di specie risultavano bruciati in modo illecito dei rifiuti che non erano scarti vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera del D.Lgs n. 152/2006, quindi fuori dal regime di favore dell'articolo 182, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 che non considera "gestione di rifiuti" l'attività di abbruciamento di materiale vegetale se in piccole quantità ed effettuata sul luogo di produzione e con finalità di produzione di ammendante.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Sentenza allegata.

» 07.10.2021
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