Pubblicato il DPCM 27 agosto 2021 recante “Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti” (Gazzetta Ufficiale n° 240 del 7 ottobre 2021), in attuazione di quanto previsto dall’art. 26-bis “Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti” della Legge 1° dicembre 2018, n. 132 (v. circolare associativa n. 007/2019) che, al comma 9, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.
Tali Linee guida contengono le indicazioni per la procedura di intervento da attuare secondo livelli progressivi, con la finalità di definire in maniera sintetica e puntuale le modalità operative di intervento per la gestione dell’emergenza connessa ai possibili eventi incidentali negli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, quali ad esempio gli incendi, con formazione e diffusione di sostanze inquinanti all’esterno dell’impianto stesso. Sono, pertanto, strutturate in tre parti:
Tali Linee guida sono applicabili agli impianti che effettuano attività di stoccaggio rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 152/2006, a quelli che svolgono uno o più operazioni di trattamento ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 152/2006 e ai centri di raccolta comunali e intercomunali. Rimangono invece esclusi gli impianti che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (cd. SEVESO III).
La struttura delle Linee guida risponde all’esigenza di applicazione dei criteri di pianificazione di emergenza esterna con particolare riferimento all’individuazione di una “zona di attenzione”, che varia in funzione di un indice di rischio generale di impianto. L’indice di rischio generale è calcolato mediante l’utilizzo di un metodo ad indici appositamente messo a punto per gli impianti in questione e basato sui dati messi a disposizione dal gestore.
Tali Linee guida prevedono una pianificazione provinciale, basata su un modello di intervento generale, che viene attivato in seguito ad eventi incidentali occorsi nei singoli impianti, tempestivamente segnalati, con le modalità previste, dal gestore al prefetto. A tale scopo, per i singoli impianti identificati sul territorio provinciale, è prevista la compilazione di apposite schede operative, che costituiscono parte integrante del piano e che servono come riferimento operativo per l'attivazione dello stesso. Proprio per tali finalità, le Linee guida si compongono delle seguenti sezioni:
Per quanto riguarda le tempistiche si evidenzia che i titolari delle attività tenute alla predisposizione del PEE, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle Linee guida (, trasmettono al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il prefetto entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento.
Nel far rinvio al testo delle Linee Guida, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.