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263/2021/MI

Il decreto in oggetto, in vigore dal 22 ottobre (in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21.10.2021), ripropone e proroga disposizioni in materia di trattamento dei lavoratori a fronte di situazioni soggettive determinate dall’emergenza epidemiologica in corso.

L’articolo 8 del decreto interviene sull’articolo 26 del DL n. 18/2020, prolungando fino al prossimo 31 dicembre la norma che equipara il periodo trascorso in quarantena a malattia ai fini del trattamento economico, qualificandola non computabile ai fini del periodo di comporto.

E’ inoltre introdotto un nuovo comma 7-bis all’articolo 26, che disciplina il diritto a un rimborso forfettario in favore dei datori di lavoro privati per gli oneri sostenuti, nell’ambito di cui sopra, relativamente ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS.

Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro “una tantum” per ciascun lavoratore, a condizione che la prestazione del lavoratore non possa (e “non potesse”, deve presumersi, con riferimento agli eventi passati, considerando che la norma riguarda gli eventi a partire dal 31 gennaio 2020) essere svolta in modalità agile. Il rimborso è pari a euro 600,00 per lavoratore, previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda telematica corredata da dichiarazione secondo le modalità ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS. In via eccezionale, la legge autorizza l’INPS, per finalità di controlli a campione in ordine all’erogazione degli importi, ad acquisire e trattare i dati sensibili contenuti nelle certificazioni mediche. 

*** 

L’articolo 9 del decreto ripristina le tutele in favore dei lavoratori genitori di figli minori di 14 anni, la cui attività didattica o educativa in presenza è sospesa, ovvero in caso di contagio del figlio o di quarantena disposta dalla ASL: in tali circostanze un genitore, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro, non necessariamente per l’intera giornata, beneficiando di una indennità a carico dell’INPS pari al 50% della retribuzione.

In caso di figli tra i 14 e i 16 anni è confermato il diritto di astenersi dal lavoro, senza diritto ad indennità economiche. Se il figlio è disabile in situazione di gravità accertata, non vi sono vincoli legati all’età del figlio ai fini del godimento dell’astensione e l’indennità è sempre erogata.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 9, inoltre, i periodi di congedo parentale eventualmente già goduti a tale titolo nell’anno scolastico 2021-22 prima del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento) possono essere convertiti, a domanda, in permessi ed indennità ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 146/2021. 

» 25.10.2021

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