AssoAmbiente

Circolari

285/2021/LE

Il Consiglio di Stato con la sentenza 8 novembre 2021, n. 7408 ha deciso che l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale (VIA) di un impianto rifiuti deve sempre fare riferimento ai criteri indicati nell'allegato V alla Parte Il del Dlgs 152/2006.

Con tale pronuncia i Giudici amministrativi hanno pertanto annullato la decisione di una Provincia della Puglia che aveva assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) un progetto di impianto di recupero di rifiuti inerti ritenendo che, ferma restando la discrezionalità dell'Amministrazione provinciale nelle valutazioni che svolge in sede di screening (verifica di assoggettabilità a Via ex articolo 19 del Dlgs 152/2006) la decisione di sottoposizione a VIA deve essere adeguatamente motivata in relazione a fattori di oggettiva pericolosità di cui all'allegato V alla parte II del Dlgs 152/2006.

L'articolo 19, comma 8 del Dlgs 152/2006 precisa infatti che, sia nel caso in cui l'Autorità competente decida di assoggettare il progetto a VIA, sia nel caso prenda la decisione di escluderlo, tale pronunciamento deve, in motivazione, dare conto che si sono utilizzati i criteri di cui all'allegato V alla Parte Il del Dlgs 152/2006.

Per ogni approfondimento si rinvia alla Sentenza in allegato.

» 19.11.2021
Documenti allegati

Recenti

17 Aprile 2018
088/2018/CS
ASSORAEE - DM 15.02.2018 - Modifica del decreto sulla restrizione delle sostanze pericolose nelle AEE
Leggi di +
17 Aprile 2018
083/2018/CS
DM 15.02.2018 - Modifica del decreto sulla restrizione delle sostanze pericolose nelle AEE.
Leggi di +
13 Aprile 2018
082/2018/TO
Rettifiche su Regolamento CE sul transfrontaliero e sull’elenco europeo dei rifiuti (EER)
Leggi di +
13 Aprile 2018
081/2018/TO
ARERA: proroga Collegio e avvio procedimenti di regolazione del settore rifiuti
Leggi di +
13 Aprile 2018
080/2018/TO
Codice dei Contratti pubblici: contratti tipo per le garanzie fideiussorie
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL