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299/2021/PE

Pubblicato il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (S.O. n. 41/L della G.U. n. 285 del 30 novembre 2021), in vigore dal 15 dicembre 2021.

Il provvedimento, approvato in via definitiva lo scorso 4 novembre dal Consiglio dei Ministri, dispone la modalità di gestione dei rifiuti raccolti negli impianti portuali: dalla notifica anticipata da parte dell’operatore delegato dall’armatore o dal comandante della nave (o altre figure delegate sino alla restituzione, da parte del gestore dell’impianto portuale di raccolta o l’Autorità competente, del modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti».

Entro il 14 dicembre 2022, le Autorità competenti sono chiamate a predisporre, approvare e rendere operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati nell’Allegato 1 del decreto.

Salvo le previste esenzioni, in linea generale i costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto. Le categorie di costi connessi al funzionamento degli impianti portuali (di cui allegato 4 del decreto) si suddividono:

  • costi diretti (costi operativi diretti derivanti dall’effettivo conferimento dei rifiuti delle navi),
  • costi indiretti (costi amministrativi indiretti derivanti dalla gestione del sistema nel porto).

Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, nonostante le osservazioni contenute in entrambi i pareri formulati dalle Commissioni Ambiente della Camera e Commissione Territorio del Senato in fase di esame del provvedimento (che miravano ad inclusione), saranno definiti specifici criteri per la determinazione delle tariffe da parte delle Autorità competenti, da applicare “nel solo porto dove avviene il conferimento, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonché, eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati”.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del decreto, in allegato alla presente.

» 01.12.2021
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