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Circolari

319/2021/LE

L’Albo Gestori Ambientali ha emanato la Circolare n. 14 del 21 dicembre 2021 recante “Attribuzione dei codici EER 200304 e 200306 in applicazione del D.Lgs. n. 116/20 e della Legge n. 108/21” per rispondere alle richieste di chiarimento riguardanti la corretta utilizzazione dei suddetti codici ai fini dell’iscrizione all’Albo nelle categorie 1 e 4, a seguito delle modifiche apportate dai citati provvedimenti, rispettivamente alla classificazione dei rifiuti e alla disciplina sui rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie contenuta nel comma 5 dell’art. 230 del D.Lgs. n. 152/2006.

Al riguardo si ricorda infatti che:

  • il D.Lgs. n.116/2020, con l’inserimento della lett. b-sexies) all’art. 183, comma 1 ha escluso dalla definizione di rifiuti urbani, i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie, chiarendo, al successivo art. 184,comma 3 che gli stessi sono classificati rifiuti speciali;
  • la Legge n. 108/21, di conversione del D.L. n. 77/2021 ha modificato l’art. 230 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo una disciplina operativa più chiara, puntuale ed univoca.

Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore delle predette norme, con particolare riferimento al fatto che i rifiuti in oggetto hanno mutato la loro classificazione da urbani a speciali, l’Albo ha chiarito che:

  • i codici EER 200304 e 200306 possano essere attribuiti ai fini dell’iscrizione all’Albo nella sola categoria 4, alle imprese in possesso di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • in via transitoria le imprese iscritte in categoria 1, con procedura ordinaria e semplificata, che utilizzano attualmente i suddetti codici del capitolo 20 riportati nei provvedimenti d’iscrizione, potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei provvedimenti medesimi.

Da ultimo la Circolare ricorda che, sin dal 2010, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010, è previsto che il soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva, sia tenuto all’iscrizione all’ Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, escludendo quindi l’iscrizione come produttore iniziale ai sensi dell’art. 212, comma 8 dello stesso decreto.

Nel rimandare al testo della Circolare n. 14/21, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, rimaniamo a disposizione per informazioni e aggiornamenti.

» 22.12.2021
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