AssoAmbiente

Circolari

326/2021/LE

Nel far seguito alla precedente comunicazione (cfr. circolare associativa n. 325/2021 a cui è allegato anche il provvedimento), segnaliamo che il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in vigore dal 25 dicembre scorso, dispone la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale.

In conseguenza della proroga dello stato di emergenza, il Decreto in oggetto differisce al 31 marzo 2022 tutte le misure dirette a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale o su parti di esso previste dai decreti legge n. 19/2020 e n. 33/2020 (art. 2) (cfr. circolari associative n. 087/2020 e n. 147/2020). Inoltre, si evidenzia sinteticamente, per quanto di interesse, che:

  • a decorrere dal 1° febbraio 2022, riduce da nove a sei mesi la validità delle certificazioni verdi COVID-19;
  • dal 25 dicembre 2021 fino al 31 gennaio 2022, dispone l’obbligo di utilizzo delle mascherine anche nei luoghi all’aperto e anche in zona bianca;
  • dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), rende obbligatorio l’uso delle mascherine di tipo FFP2 tra l’altro, anche per spettacoli aperti al pubblico, accesso ai mezzi di trasporto (treni, aerei, navi, autobus);
  • disciplina l’impiego delle certificazioni verdi Covid 19 (attività e accessi limitati al possesso del green pass rafforzato, previsione dell’obbligo di green pass per la partecipazione a corsi di formazione anche in zona bianca, impiego del green pass in ambito lavorativo privato).

Preme ricordare che in virtù della proroga della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 tutti i titoli autorizzativi (iscrizioni all’Albo Gestori ambientali e autorizzazioni regionali comprese) in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (31 marzo 2022), conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022, ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Ciò è quanto deriva dalla ricostruzione dell’art. 103 della Legge n. 27/2020 (cfr. circolare associativa n. 124/2020) come modificato dalla Legge n. 159/2020 (cfr. circolare associativa n. 337/2020) che, intervenendo sul comma 2 e introducendo un successivo comma 2-sexies dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Per un approfondimento sulle misure in materia di lavoro contenute nel decreto in oggetto, si rinvia alla circolare Assoambiente n. 325 del 28 dicembre scorso pubblicata sul sito associativo.

» 29.12.2021

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