Il Consiglio di Stato con la sentenza del 14 dicembre 2021, n. 8330 ha statuito che è legittima la gara che affida la raccolta/trasporto dell'olio vegetale proveniente da utenze domestiche e prelevato nei Centri di raccolta comunali ad una impresa iscritta in Categoria 4 dell'Albo gestori ambientali in quanto tale rifiuto, immagazzinato presso gli stessi Centri, può essere qualificato anche come rifiuto speciale non pericoloso.
La sentenza riguarda un appalto per la cessione dell’olio vegetale esausto da raccolta differenziata delle utenze domestiche (EER 200125) da prelevare presso i Centri di raccolta e altri punti di conferimento ubicati nel Comune e trasportare e valorizzare in impianto di recupero. Il bando di gara consentiva di partecipare sia ad imprese iscritte all'Albo gestori ambientali in Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) sia ad imprese iscritte in Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi).
L'impresa non aggiudicataria ha impugnato l'aggiudicazione dell'appalto lamentando che sarebbe stato legittimo ammettere alla gara solo le imprese iscritte in Categoria 1 e non anche quelle iscritte in Categoria 4, come l'aggiudicataria della gara.
Per il Giudice amministrativo però, se è vero che l'olio vegetale esausto, nel momento in cui viene raccolto presso le famiglie, costituisce un rifiuto urbano e mantiene tale qualificazione quando viene immagazzinato nei Centri di raccolta del Comune, è altresì vero che “in quel momento esso assume anche un'altra caratteristica, non in contraddizione con la precedente, cioè diviene un rifiuto speciale non pericoloso ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera f), in quanto prodotto “nell'ambito delle attività di servizio”, quale è all’evidenza quella di raccolta in esame”. Su questa argomentazione pertanto è stata confermata come legittima l'aggiudicazione a impresa iscritta solo in Categoria 4 dell'Albo gestori ambientali.
Per ogni approfondimento di merito, si rinvia alla sentenza allegata.