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Circolari

027/2022/TO

La Corte di Cassazione con sentenza 20 dicembre 2021, n. 46408 ha ritenuto che la responsabilità per infortunio sul lavoro può ricadere in capo al soggetto che, pur non rivestendo una posizione di garanzia, conoscendo la situazione di pericolo in cui opera contribuisca con la propria condotta in cooperazione colposa con altri soggetti all'aggravamento del rischio.

Nel caso di specie il conducente aveva assunto la guida di un veicolo, che presentava peraltro malfunzionamenti, per il quale non era provvisto di specifica patente di idoneità, contribuendo così alla concretizzazione del rischio introdotto dai responsabili dell'azienda, che non avevano vigilato sull'esecuzione delle direttive impartite.

La responsabilità per l'evento lesivo ricadente sul conducente deve essere condivisa con i responsabili dell'azienda, i quali avevano omesso di provvedere affinché l'autista ricevesse ogni necessaria informazione e istruzione all'uso dell'autocompattatore, nonché un'adeguata formazione (N.d.R.: articoli 36 e 37 del D.Lgs n. 81/2008). Nella fattispecie in oggetto i Giudici hanno ritenuto responsabili per la morte di un lavoratore il conducente dell'autocompattatore e i responsabili dell'azienda campana. L'evento mortale è avvenuto durante una manovra in retromarcia, eseguita con un mezzo sprovvisto di segnalazioni di retromarcia e senza dispositivo di illuminazione d’arresto.

Per ogni approfondimento di merito, si rinvia alla sentenza allegata.

» 25.01.2022
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