AssoAmbiente

Circolari

036/2022/MI

Tra le numerosissime disposizioni, la legge n. 234/2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ha innovato per diversi aspetti il decreto legislativo n. 148/2015, sia nella parte dedicata agli ammortizzatori sociali “tradizionali” che nella parte dedicata ai Fondi di Solidarietà Bilaterale di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto citato. Le innovazioni, che riguardano sia il F.I.S. (il Fondo di Integrazione Salariale) sia i Fondi di settore già costituiti come il Fondo Servizi Ambientali, possono essere così sintetizzate, con riserva di tornare sui vari argomenti in futuro, laddove dovessero esserci novità rilevanti per quanto riguarda in particolare il Fondo di settore, che riguarda direttamente le imprese che applicano il CCNL Assoambiente 6.12.2016: 

  • entro il 2022 i Fondi di settore già costituiti (quindi anche il Fondo Servizi Ambientali) devono adeguarsi a quanto previsto dall’articolo 30 comma 1-bis del d. lgs. n. 148/2015 introdotto dal comma 208 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, ovvero dovranno prevedere l’erogazione di un “assegno di integrazione salariale” (non più “assegno ordinario”) in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali (articolo 1, comma 204, legge n. 234/2021);
  • entro il 2022 i Fondi di settore già costituiti devono adeguarsi consentendo l’accesso al Fondo a tutte le aziende con almeno un dipendente (articolo 1, comma 204, legge n. 234/2021);
  • con decorrenza 1/1/2022 è espressamente sancito che la regolarità del versamento dei contributi ai Fondi di Solidarietà è condizione per il rilascio del DURC (nuovo articolo 40bis del d. lgs. n. 148/2015 introdotto dall’articolo 1, comma 214, della legge n. 234/2021);
  • riconosciuta formalmente la spettanza degli assegni familiari in caso di erogazione dei trattamenti di integrazione salariale (questione che emerse durante il primo periodo della cassa COVID19, e che venne inizialmente risolta in via interpretativa dall’INPS con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020 che negò il diritto agli assegni familiari, poi riconosciuti in via legislativa con modifiche introdotte all’articolo 19 del d.l. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020) - articolo 39, comma 1, del d. lgs. n. 148/2015 modificato dall’articolo 1, comma 212, della legge n. 234/2021);
     
  • infine, vengono aumentati i contributi a carico delle imprese aderenti al F.I.S.: 0,8% a carico delle imprese sopra i 5 dipendenti e 0,5% per le imprese da 5 in giù. Per le imprese iscritte al fondo Servizi Ambientali le aliquote restano invariate (0,65% sopra i 15 dipendenti e 0,45% da 5 a 15); – articolo 29, comma 8 del d. lgs. n. 148/2015 modificato dall’articolo 1, comma 207 della legge n. 234/2021.
» 27.01.2022

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