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049/2022/TO

Il Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (DL Sostegni ter, v. circolare associativa n. 039/2022) reintroduce nell'ordinamento dei contratti pubblici una disciplina organica della revisione prezzi, superando l'impostazione propria del D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) che contempla la revisione prezzi come una mera possibilità senza peraltro prevederne una disciplina specifica.

Più nello specifico, mentre per l'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 la revisione prezzi è una facoltà che la stazione appaltante può decidere se esercitare o meno e, in caso positivo, è libera di determinarne i contenuti e le modalità di funzionamento, il Decreto legge 4/2022, all’art. 29, ribalta questa impostazione stabilendo che per i contratti che temporalmente rientrano nel suo ambito applicativo la revisione prezzi deve essere necessariamente prevista nei documenti di gara.

In sostanza, l'anomalo aumento dei fattori della produzione (il c.d. caro materiali) ha indotto il legislatore a reintrodurre un meccanismo volto a mantenere l'equilibrio contrattuale dell'appalto, nel tentativo di evitare rilevanti difficoltà in fase esecutiva e probabili contenziosi.

La nuova disciplina contenuta all'articolo 29 si applica a tutti i contratti pubblici relativi a procedure di affidamento che siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (a partire dal 27 gennaio) e fino al 31 dicembre 2023.

La nuova disciplina e il relativo obbligo di inserire nei contratti la clausola di revisione prezzi vale per tutti i contratti pubblici, quindi sia di lavori (con un meccanismo di funzionamento specifico) che di servizi e forniture.

Tale obbligo è sancito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 29, che peraltro fa salvo quanto previsto dal secondo e terzo periodo del comma 1, lettera a) dell'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016. Tale richiamo consente - per i sevizi - che le clausole inserite nei documenti di gara fissino la portata e la natura delle modifiche contrattuali nonché le condizioni per il loro utilizzo, stabilendo nel contempo che tali modifiche non debbono alterare la natura del contratto.

Nel rinviare al testo dell’art. 29 del Decreto-legge, in allegato, per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 09.02.2022
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