L'Amministrazione che riceve dal gestore della discarica, a chiusura dell'impianto, i registri di carico e scarico, deve conservarli “per un tempo sufficiente a garantire l’accessibilità all’informazione ambientale nel caso di necessità di un qualsiasi soggetto che ne faccia richiesta.” e per le modalità e le tempistiche di conservazione e scarto è necessario fare rinvio al DPR 445/2000.
Questo è il contenuto del prot. n. 22521 del 23 febbraio 2022 con cui il MiTE, ha risposto all'istanza di interpello della Provincia di Verona che chiedeva, nel silenzio della legge, per quanto tempo dovesse conservare i registri di carico e scarico che il gestore di una discarica ai sensi dell'articolo 190, comma 10, del Dlgs 152/2006, ha consegnato all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione una volta chiuso l'impianto.
Il parere del MiTE, a seguito di quanto richiesto nell’istanza di interpello, fornisce indicazioni in particolare sui seguenti due aspetti:
Relativamente al primo aspetto il Ministero ha precisato che “il momento in cui il gestore è tenuto a consegnare la documentazione all’ente che ha rilasciato il titolo abilitativo all’esercizio dell’impianto, sia nella norma previgente al D.lgs. 205/2010 che nella norma vigente, è riconducibile alla conclusione della gestione post-operativa dell’impianto medesimo”, ciò al fine di garantire la tutela dell’ambiente anche nell’ipotesi di un potenziale utilizzo dell’area interessata dall’impianto a seguito delle eventuali operazioni di bonifica, previste dalla normativa di settore.
Per quanto concerne il secondo aspetto il MiTE ha chiarito che l'obbligo di tenuta a tempo indeterminato del registro di carico e scarico da parte del gestore della discarica “è necessaria in quanto finalizzata a garantire una corretta gestione dei rifiuti in tutte le fasi, dal produttore al trasportatore e ai destinatari addetti allo smaltimento”. Da qui discende l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di conservare la documentazione (registri di carico e scarico) consegnata dal gestore per un tempo sufficiente a garantire l'accessibilità all'informazione ambientale nel caso di necessità di un qualsiasi soggetto che ne faccia richiesta. Sul punto però il Ministero precisa altresì che, siccome nel momento in cui i registri di carico e scarico vengono acquisiti dall’Autorità competente essi diventano un documento amministrativo ex DPR 445/2000 -“Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”-, è necessario fare rinvio a tali disposizioni ed il particolare all’art. 68, che prevede l’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di un piano di conservazione dei documenti in cui sono definiti i tempi di conservazione della documentazione prodotta ed acquisita, superati i quali è possibile procedere ad operazioni programmate ed organiche di selezione e scarto.
Si rinvia, per quanti interessati, ai testi dell’Interpello della Provincia di Verona e della risposta del MiTE riportati in allegato.