Con Circolare n. 2 del 14 marzo 2022 l’Albo Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti in merito alle semplificazioni connesse all’incarico di Responsabile tecnico per le classi superiori della stessa categoria durante il periodo legato all’emergenza da Covid-19.
In particolare la Circolare fornisce chiarimenti sulla tempistica di applicazione della Delibera n. 1 del 10 marzo 2021 (v. circolare associativa n. 094/2021) che consente in via eccezionale ai responsabili tecnici già in attività (ex art. 3, comma 1 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017), di assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, senza svolgimento della verifica e con il solo obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza professionale prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 con la precisazione, al comma 3 dell’art. 1, che tale semplificazione si applica fino a 6 mesi successivi dalla ripresa delle verifiche d’idoneità.
A seguito della ripresa delle verifiche d’idoneità per Responsabile tecnico di cui all’articolo 13 del DM 120/2014, dopo il periodo di sospensione legato all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Comitato nazionale con la Circolare in oggetto ha precisato che “il termine di cui al comma 3 dell’art 1 della deliberazione richiamata in oggetto decorre dalla data di inizio delle verifiche d’idoneità di aggiornamento del responsabile tecnico in regime transitorio, ovvero dal 1° gennaio 2022.” (e si conclude, quindi, il 30 giugno p.v.).
Nel rimandare al testo della Circolare ALBO, in allegato alla presente, per ogni ulteriore dettaglio, si resta a disposizione per informazioni e aggiornamenti in materia.