AssoAmbiente

Circolari

069/2018/CS

Il Ministero dell’Ambiente, a seguito di diverse segnalazioni circa la non corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia (DM 11 ottobre 2017) da parte delle stazioni appaltanti, ha prodotto una circolare di chiarimento (vd allegato) sulle principali criticità riscontrate nella lettura dei singoli criteri di cui al citato DM. Il documento di chiarimento è organizzato in una struttura con domande e risposte divisa in due parti: domande su questioni generali e domande specifiche su singoli criteri.

Nelle questioni generali viene chiarito l’ambito di applicazione obbligatorio dei CAM, invitando però le stazioni appaltanti a tenerli in considerazione anche per quei progetti in cui non sono obbligatori. Viene poi riportato che non tutti i materiali per la costruzione sono elencati nel testo dei CAM in quanto non si tratta di un capitolato. Pertanto, ai fini dell’applicazione dei CAM ai materiali non citati non esiste alcuna prescrizione specifica. Il Ministero ha però indicato come, nelle prossime modifiche dei CAM, potranno essere ampliati i materiali considerati.

Con riferimento, invece, alle domande specifiche sui singoli criteri si evidenziano, in particolare, i seguenti:

  • Criterio 2.3.7 Fine vita

Il Ministero chiarisce che anche gli impianti sono inclusi nel piano di disassemblaggio, visto che lo scopo del criterio è acquisire le informazioni utili alla fase di fine vita dell’edificio a beneficio della stazione appaltante. Nel caso degli impianti, quelli che sono stati progettati per essere disassemblabili e riciclabili andranno inclusi nel piano di disassemblaggio mentre, quelli che non lo sono, non andranno in elenco. Per stimolare il mercato della produzione di impianti verso principi di ecodesign e l’uso di componenti recuperabili, in futuro sarà previsto un criterio premiante per l’installazione di impianti progettati per essere disassemblati e riciclati.

  • Criterio 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata

Il Ministero chiarisce le modalità per il calcolo delle percentuali di materiale riciclato da impiegare nelle operazioni di costruzione/ristrutturazione. In particolare evidenzia come per i materiali elencati nei paragrafi 2.4.2.1 e seguenti vanno rispettate le percentuali indicate (anche se inferiori al 15% stabilito dal paragrafo 2.4.1.2 a livello generale) mentre per altri materiali (se previsti nel progetto) si fa la somma dei relativi pesi e si calcola il 15% ai sensi del paragrafo 2.4.1.2.

Viene quindi affrontata la criticità relativa all’opportunità di sostituire il riferimento al peso con quello del volume per il calcolo delle percentuali, sottolineando come, in linea di massima, ciò che conta in un’analisi del ciclo di vita, anche nel caso di materiali leggeri, è l’impatto ambientale per unità di peso.

Infine viene specificato che il criterio 2.4.2.4 sulla sostenibilità del legno equipara il contributo del legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile e quello del legno riciclato e pertanto gli infissi che contengono una percentuale di legno riciclato contribuiscono al raggiungimento del 15% minimo previsto dal criterio 2.4.1.2.

Si rimanda al testo della circolare del MATTM per maggiori approfondimenti.

» 23.03.2018
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