AssoAmbiente

Circolari

072/2018/PE

Il Consiglio di Stato ha rinviato l’espressione del proprio parere sullo schema di Decreto sulle garanzie finanziarie successivamente alla ricezione di alcuni chiarimenti richiesti al Ministero dell’ambiente.

 

Lo scorso 13 febbraio 2018 il MATTM aveva trasmesso al Consiglio di Stato, con richiesta di parere, lo schema di Decreto recante “La determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

 

Lo schema di Decreto, su cui l’Associazione si è più volte confrontata con MATTM e MiSE evidenziando alcuni profili di criticità, è finalizzato, secondo il Ministero dell’ambiente, a “dettare una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale, che non crei una disparità di trattamento da parte delle diverse Regioni in modo da evitare situazioni che possano ledere l’equilibrio del mercato”; esso pertanto “in aderenza al principio di delega recato dall’art. 195, comma 2, lett. g), del decreto legislativo n. 152 del 2006 - reca essenzialmente disposizioni di riordino e di semplificazione della materia afferente alla determinazione delle garanzie finanziarie”.

 

Con atto n. 693/2018 (in allegato alla presente), il Consiglio di Stato, considerata la rilevanza e la sensibilità del settore nonché la complessità tecnica e finanziaria della materia, ha di fatto sospeso l’espressione del parere in attesa che l’Amministrazione fornisca:

 

  • sul piano generale, “dati ed elementi di conoscenza circa i risultati concreti delle diverse realtà operative e dei modelli” a cui ha fatto riferimento il MATTM, soprattutto perché “non appare comprensibile come l’obiettivo indicato dall’Amministrazione di creare una disciplina uniforme in materia su tutto il territorio nazionale al fine di evitare disparità di trattamento e lesione della concorrenza, possa essere effettivamente colto attraverso l’emanazione delle disposizioni di cui al regolamento in esame”;
  • nel dettaglio, specifici approfondimenti su alcune disposizioni del provvedimento.

 

Nel rimanere a disposizione per ulteriori informazioni ed aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

» 26.03.2018

Recenti

22 Settembre 2023
2023/241/SAEC-EUR/FA
Responsabilizzazione e tutela dei consumatori nella transizione verde – Parlamento e Consiglio UE raggiungono accordo sulla direttiva
Leggi di +
22 Settembre 2023
2023/240/SAEC-NOT/LE
RENTRI - Riunione MASE/stakeholder e sviluppi futuri
Leggi di +
19 Settembre 2023
2023/239/SAEC-SUO/TO
Bonifiche – la procedura complessa non vieta due giudizi sul medesimo fatto
Leggi di +
18 Settembre 2023
2023/238/SAEC-ENE/PE
RED III – Parlamento UE approva l'emendamento alla Direttiva sulle energie rinnovabili
Leggi di +
18 Settembre 2023
2023/237/SAEC-NOT/PE
Pubblicata la UNI 11922:2023 su classificazione biomassa da recupero rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari destinati a digestione anaerobica
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL