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Circolari

075/2018/TO

Pubblicata la Delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 che aggiorna le Linee Guida n. 4 su appalti sotto soglia, indagini di mercato ed elenchi di operatori economici. Le linee guida, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, e recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, entreranno in vigore il 7 aprile 2018. Il provvedimento è stato pubblicato in G. U. n. 69 del 23 marzo 2018.

Le linee guida citate – sempre non vincolanti - che aggiornano quelle pubblicate con la delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, (vedi circolare associativa n. 193/2016) fanno seguito al decreto correttivo dell’aprile 2017 ed al parere del Consiglio di Stato n. 361 del 12 febbraio 2018.

Le modifiche intervengono in particolar modo su due questioni generali di impatto per le stazioni appaltanti e gli operatori: il principio di rotazione e le modalità di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario nel caso di affidamento diretto.

In riferimento al tema della rotazione nel nuovo testo delle linee guida, è precisato che: “La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”. Le ricadute del principio sono significative, in quanto da un lato si obbliga la stazione appaltante ad aggiornare la platea dei competitors e ad adottare accorgimenti gestionali atti a presidiare tale meccanismo; dall’altro la libertà di iniziativa economica degli operatori economici, che abbiano ricevuto affidamenti o inviti ad una pregressa procedura selettiva viene compressa in nome della esigenza di assicurare le competitività degli affidamenti.

Per quanto concerne, poi, le modalità di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario nel caso di affidamento diretto, l’art. 36, comma 7, del Codice dei contratti pubblici prevede che l’ANAC indichi “specifiche modalità di attuazione […] delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata”. La disposizione concerne l’espletamento dei controlli sull’affidatario diretto ed è funzionale alla possibilità di introdurre semplificazioni nel sub-procedimento di verifica dei requisiti che il Codice dei contratti pubblici prevede, in capo agli operatori economici, per accedere alle commesse pubbliche, limitatamente ai contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Nel rimandare al testo della delibera ANAC pubblicata in Gazzetta ufficiale e al documento sintetico AIR, allegati alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

Cordiali saluti.

» 29.03.2018
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