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082/2018/TO

Pubblicata nella G.U.U.E C124 del 9 aprile 2018 la Comunicazione della Commissione su “Orientamenti tecnici per la classificazione dei rifiuti”, che mira a fornire chiarimenti alle autorità nazionali, ivi incluse le autorità locali, e alle imprese (ad esempio per le autorizzazioni), riguardo alla corretta interpretazione e applicazione della normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, ed in particolare per l'identificazione delle caratteristiche di pericolo.

La Comunicazione è strutturata in tre capitoli e quattro allegati. Il quadro generale e il quadro normativo di riferimento specifico sono presentati nei capitoli 1 e 2, mentre il capitolo 3 contiene una guida alle fasi essenziali del processo di classificazione, fornendo una panoramica generale.

Informazioni più dettagliate sono contenute negli allegati, nell'ambito dei quali vengono approfondite le seguenti tematiche:

  • elenco dei rifiuti commentato (allegato 1)
  • fonti di dati sulle sostanze pericolose e la loro classificazione (allegato 2)
  • valutazione delle caratteristiche di pericolo da HP1 a HP15 e informazioni sulla valutazione dei POP (allegato 3)
  • analisi chimica e campionamento dei rifiuti – norma EN 14899:2005 e norma CEN/TR 15310:2006 parti da 1 a 5 – e norme in materia di caratterizzazione dei rifiuti (allegato 4)

Sulla caratteristica di pericolo HP14 (eco tossico), la Commissione illustra non solo l’approccio odierno in materia ma anche a seguito dell’entrata in vigore, il prossimo 5 luglio, del Reg. (UE) 2017/955.

A riguardo si precisa che ai fini dell’attribuzione dell’HP14:

  • se si superano i limiti di concentrazione indicati in uno qualsiasi dei quattro trattini/formule, i rifiuti devono essere classificati come ecotossici;
  • attualmente la Commissione non può fornire raccomandazioni specifiche riguardo all'approccio da seguire per la caratterizzazione ecotossicologica dei rifiuti che utilizzano biotest;
  • fino a quando l'UE non renderà disponibili ulteriori orientamenti, spetterà agli Stati membri decidere, caso per caso, in merito all'accettabilità e all'interpretazione dei risultati derivanti dalla caratterizzazione ecotossicologica dei rifiuti che utilizzano biotest, ivi incluso, se del caso, considerazioni sulla biodisponibilità e bioaccessibilità (richiamate, come le prove, al considerando 8)

La Commissione precisa infine che “gli orientamenti forniti nella presente comunicazione non pregiudicano l'interpretazione che può essere data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). Le opinioni espresse nei presenti orientamenti tecnici non possono pregiudicare la posizione che la Commissione potrebbe adottare dinanzi alla Corte di giustizia”.

Nel rimandare al testo della Comunicazione, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 09.04.2018
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