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089/2018/TO

Pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2018 (Supplemento n. 16) il decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del MiSE recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che entrerà in vigore il 25 aprile 2018.

Con il decreto si da attuazione agli articoli 103 comma 9 e 104 comma 9 del Codice dei Contatti pubblici e vengono approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del Codice stesso.

Il decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data dell’entrata in vigore del provvedimento stesso (25 aprile 2018) nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

L’articolo 1 del provvedimento, che sostituisce una disciplina delle fideiussioni (di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123) prescrive che le garanzie possano essere rilasciate anche congiuntamente, da più garanti. In questo caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all' interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. Le garanzie fideiussorie dovranno essere conformi agli schemi tipo, contenuti nell'”Allegato A - Schemi Tipo”, al decreto stesso.

Oggetto del provvedimento gli schemi tipo:

  • per la garanzia fideiussoria provvisoria nel caso di lavori, servizi e forniture;
  • per la cauzione definitiva nel caso di lavori, servizi e forniture;
  • per l'anticipazione (prevista soltanto per appalti di lavori), per la rata di saldo (per lavori, servizi e forniture);
  • per la risoluzione;
  • per la garanzia fideiussoria di buon adempimento.

Nel rimandare al testo del decreto in parola, allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 17.04.2018
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