AssoAmbiente

Circolari

106/2018/LE

Informiamo che l’Albo Gestori Ambientali ha provveduto, in data odierna, ad emanare la Delibera approvata il 24 aprile 2108, recante individuazione della sottocategoria 4-bis (imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi) fissandone i criteri ed i requisiti per l'iscrizione.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 15 giugno, è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale concorrenza e mercato) che prevedeva che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali individuasse le modalità semplificate d'iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in oggetto nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.

Segnaliamo che nella Delibera allegata alla presente circolare viene precisato che l'iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti e che tra i requisiti e le condizioni di iscrizione vi è la necessità di dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

I richiedenti l'iscrizione devono altresì possedere i requisiti soggettivi di cui all'art. 10 comma 2 lett. a), b), c), d), e) f), g) e i) del DM 120/14 mentre, al di là di quanto sopra previsto, non sono richiesti ulteriori requisiti di idoneità tecnica (tra cui la nomina del RT) né requisiti di capacità finanziaria di cui all' art.11 stesso dello stesso DM 120/14.

L’art. 3, che disciplina i rifiuti che possono essere raccolti e trasportati e relativi quantitativi, stabilisce che le imprese che si iscrivono nella sottocategoria 4-bis possono raccogliere e trasportare rifiuti non pericolosi, fino a un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate, esclusivamente appartenenti alle tipologie elencate nel medesimo articolo 3.

La Delibera precisa altresì che l'iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione pari a curo 50,00 ed è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.M. 120/2014.

Nel rinviare alla Delibera dell'ALBO, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 11.05.2018
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