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Circolari

171/2018/TO

Segnaliamo che l’ANAC ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito al tema del sopralluogo obbligatorio nelle procedure negoziate.

In particolare, con il comunicato del 18 luglio 2018, si è preso atto che, talvolta, nelle procedure negoziate le stazioni appaltanti prevedono, a carico degli operatori economici, l’effettuazione del sopralluogo quale tassativa condizione da soddisfare già nella preliminare fase della manifestazione di interesse (es. a seguito di avviso di indagine di mercato), ai fini dell’eventuale invito alla procedura di gara.

Tanto premesso, l’ANAC ha chiarito che Il sopralluogo obbligatorio è ammissibile, in termini generali, laddove l’oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie. In senso conforme, l’articolo 79, comma 2 del Codice dei contratti pubblici contempla la circostanza che i termini di ricezione delle offerte tengano conto dell’eventualità che le stesse possano essere presentate soltanto previa visita dei luoghi di pertinenza per l’esecuzione dell’appalto. In disparte quanto sopra, l’Autorità ritiene che la scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle offerte) non sia legittima, in quanto:

  • fuoriesce dal perimetro applicativo della disposizione recata dal predetto articolo 79, comma 2, che collega il sopralluogo alla formulazione delle offerte;
  • determina, in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo organizzativo e finanziario, alla competizione per l’affidamento degli appalti pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non ricevano l’invito o decidano comunque di non presentare offerta.

Nel rimandare al comunicato in parola, allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 06.09.2018
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