AssoAmbiente

Circolari

183/2018/LE

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha emanato in data 26 settembre scorso due circolari volte a chiarire come si dimostra il requisito di capacità finanziaria e quale sia il criterio di iscrizione per alcune sottocategorie della cat. 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani).

Circolare. n. 150 del 26/9/18 su “Requisito di Capacità Finanziaria ex art. 11, comma 2 del D.M. 120/2014”

La Circolare, al fine di uniformare i comportamenti delle Sezioni regionali e provinciali e i requisiti richiesti per le diverse categorie di iscrizione all'Albo, chiarisce che, analogamente a quanto stabilito (Delibera n. 5 del 3711/16) per le categorie 1, 4 e 5 (categorie del trasporto), anche per le altre categorie di iscrizione (8, 9 e 10) l’unico titolo idoneo alla dimostrazione della capacità finanziaria è esclusivamente l'attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito (banche).

Al riguardo e per completezza si ricorda che il D.M. 120/2014 ha introdotto una profonda modifica rispetto a quanto precedentemente previsto dal D.M. 406/98 in materia di dimostrazione della capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo indicando esclusivamente l'affidamento rilasciato da istituti bancari (art. 11 comma 2), quale unico mezzo alternativo di dimostrazione della capacità finanziaria rispetto ai documenti comprovanti le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa (volume d’affari, capacità contributiva ai fini dell’Iva, patrimonio e bilanci).

Circolare. n. 151 del 26/9/18 su “Sottocategorie della categoria 1. Criterio della quantità annua trasportata.

La Circolare chiarisce che le imprese iscritte prima della data del 1 febbraio 2017 nelle sottocategorie della categoria 1 individuate dalle tabelle D3 (raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nelle aree portuali), D4 (raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi) e D 5 (attività esclusiva di trasporto RU da impianti di stoccaggio/centri di raccolta/ a impianti di recupero o smaltimento) della Delibera n. 5 del 3/11/16, si intendono ora autorizzate nelle stesse classi d'iscrizione in funzione della quantità annua trasportata.

Al riguardo e per completezza si segnala che il chiarimento si è reso necessario in considerazione del fatto che prima dell’entrata in vigore della Deliberazione n. 5 del 3/11/2016 le classi riferite alle attività di cui alle tabelle sopra richiamate erano suddivise in funzione della popolazione complessivamente servita (o non erano affatto disciplinate, come nel caso dei rifiuti portuali).

Si rinvia alle Circolari allegate per ulteriori approfondimenti.

» 27.09.2018
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