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188/2018/TO

Pubblicato nella G.U. n. 241 del 16 ottobre 2018 la delibera ANAC del 4 luglio 2018 n. 803 recante “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici”.

Il Regolamento disciplina i procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, comma 3, lettere a), b), g) del codice dei contratti pubblici e sostituisce il precedente “Regolamento del 15 febbraio 2017 sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici”.

L’attività di vigilanza dell’Autorità è attivata su iniziativa dell’ufficio competente e su disposizione del Consiglio a seguito di:

  • grave mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni dell’Autorità, ai sensi dell’art. 8 del regolamento in materia di vigilanza collaborativa;
  • mancato adeguamento della stazione appaltante al parere di precontenzioso vincolante di cui all’art. 211, comma 1, del codice.

L’attività di vigilanza è, altresì, attivata a seguito di segnalazioni presentate all’Autorità:

  • dall’autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell’art. 1, comma 32 -bis , della legge 6 novembre 2012, n. 190;
  • dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 129, comma 3, delle disposizione di attuazione del codice di procedura penale;
  • dall’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. a-bis) del decreto-legge 24 giugno 2014, 90;
  • da ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria ordinaria e contabile.

Particolarmente importante la previsione secondo cui l’Autorità valuta anche le segnalazioni di violazione della normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di funzionamento degli uffici, tenendo conto in via prioritaria della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall’appalto. Tali ultime segnalazioni sono presentate mediante il modulo allegato al regolamento ANAC, disponibile sul sito istituzionale dell’Autorità e, ordinariamente, trasmesse secondo specifiche modalità (indicate dall’art. 25 dello stesso regolamento). Il modulo deve essere compilato con chiarezza in ogni suo campo obbligatorio, corredato dalla eventuale documentazione, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante. Il segnalante indica, altresì, l’indirizzo, preferibilmente di posta elettronica certificata, cui possono essere indirizzate le eventuali comunicazioni dell’Autorità.

Nel rimandare al regolamento in oggetto, allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 18.10.2018
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